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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21235/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo passivo di un conto corrente intestato alla società debitrice principale, garantito da fideiussioni prestate da due soggetti. Gli opponenti hanno contestato, tra l'altro, la validità di parte delle fideiussioni per clausole conformi allo schema censurato dalla Banca d'Italia, la decadenza della banca ex art. 1957 c.c., la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., la legittimità dell'anatocismo, delle commissioni di massimo scoperto, delle valute fittizie e di altre voci di addebito, oltre alla corretta imputazione di operazioni tra un conto corrente ordinario e un conto anticipi. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione ritenendo, per la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., che l'eccezione fosse tardiva e non rilevabile d'ufficio; quanto all'art. 1956 c.c., che mancassero allegazioni e prova dei presupposti; quanto all'anatocismo, che fosse legittimo perché la banca aveva adeguato i contratti alla delibera CICR del 9 febbraio 2000; quanto alla commissione di massimo scoperto, che la clausola fosse sufficientemente determinata; quanto al conto anticipi, che le allegazioni fossero generiche. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 1956, 1957 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. sul punto della fideiussione e della decadenza; violazione degli artt. 1283 c.c., 117 TUB e delibera CICR 9 febbraio 2000 sull'anatocismo; violazione degli artt. 1346, 1418 c.c. e 164 c.p.c. sulla commissione di massimo scoperto; violazione degli artt. 1247 e 1853 c.c. e 36 e 164 c.p.c. sulla domanda riconvenzionale e sulla compensazione tra conti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il secondo motivo di ricorso, relativo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione affinché riesamini la questione applicando il principio secondo cui, per i contratti di conto corrente stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, le clausole anatocistiche originarie sono radicalmente nulle e la validità di una successiva clausola di capitalizzazione richiede una espressa pattuizione conforme alla disciplina del CICR, non essendo sufficiente il mero adeguamento unilaterale della banca né il giudizio di comparazione sulla non peggioratività. Sono stati invece rigettati gli altri motivi: la Corte ha confermato che l'eccezione di estinzione della fideiussione per decorso del termine ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto, soggetta a preclusione se non tempestivamente proposta; ha ritenuto infondata o comunque non autosufficiente la doglianza ex art. 1956 c.c. per difetto di allegazioni specifiche; ha ritenuto valida la clausola sulla commissione di massimo scoperto perché determinata anche nella periodicità trimestrale; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non colpiva la ratio decidendi fondata sulla genericità delle allegazioni relative al conto anticipi. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1956 c.c.

    La liberazione del fideiussore richiede la prova dei presupposti della concessione di nuovo credito al debitore principale, del deterioramento delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo e della conoscenza di tale deterioramento da parte del creditore; la sola allegazione generica non basta.

  • art. 1957 c.c.

    L'eccezione di estinzione della garanzia per mancato tempestivo esercizio dell'azione da parte del creditore è eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e soggetta alle preclusioni del primo grado.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sulle allegazioni costitutive delle eccezioni sollevate dai fideiussori.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti, ma la Corte non ne accoglie la censura nei punti rigettati.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti, ma non conduce all'accoglimento dei motivi rigettati.

  • art. 1283 c.c.

    In tema di anatocismo bancario, le clausole originarie anteriori alla delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle se non conformi alla disciplina sopravvenuta.

  • art. 117 TUB

    Richiamato insieme alla delibera CICR quale base della disciplina sulla capitalizzazione degli interessi nei conti correnti bancari.

  • art. 7, comma 2, delibera CICR 9 febbraio 2000

    Non è sufficiente il mero adeguamento unilaterale della banca e il giudizio di non peggioramento rispetto alle condizioni di fatto precedenti, quando queste erano fondate su clausole nulle; occorre una valida pattuizione conforme alla disciplina del CICR.

  • art. 2, delibera CICR 9 febbraio 2000

    La nuova clausola anatocistica deve rispettare la parità di periodicità tra interessi creditori e debitori e gli altri requisiti previsti dalla delibera.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato per sostenere l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, ma la censura è stata respinta perché la clausola era sufficientemente determinata.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità per indeterminatezza dell'oggetto è esclusa quando la clausola consente di individuare la prestazione applicando le regole di interpretazione del contratto.

  • art. 164 c.p.c.

    Invocato per le dedotte nullità processuali, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 1247 c.c.

    Richiamato in relazione alla compensazione tra conti, senza accoglimento del motivo.

  • art. 1853 c.c.

    La compensazione tra saldi di conti diversi può rilevare, ma nel caso concreto la doglianza è stata respinta per genericità delle allegazioni.

  • art. 36 c.p.c.

    Invocato nel quarto motivo, ma la Corte ha ritenuto decisiva la genericità delle allegazioni e non ha accolto la censura.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato per l'intervento nel giudizio della cessionaria del credito.

  • art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.

    Richiamato per la precisazione delle difese relative alla commissione di massimo scoperto.

  • art. 2969 c.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello per escludere il rilievo d'ufficio della decadenza, ma la Cassazione ha confermato che l'eccezione ex art. 1957 c.c. va comunque proposta tempestivamente.

  • art. 119 TUB

    Richiamato dai ricorrenti per la richiesta di documentazione bancaria relativa al conto anticipi.

Massime di principio

  • L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria per decorso del termine previsto dall'art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto: deve essere dedotta tempestivamente nel giudizio di primo grado e non può essere introdotta per la prima volta in appello o rilevata d'ufficio.
  • Per la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. non basta un richiamo astratto alla norma: occorre allegare e provare l'ulteriore credito concesso dopo la fideiussione, il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore e la conoscenza di tale peggioramento da parte del creditore.
  • Nei contratti di conto corrente stipulati prima della delibera CICR 9 febbraio 2000, le clausole anatocistiche originarie nulle non possono essere prese come base per valutare la non peggioratività della successiva disciplina: la nuova capitalizzazione richiede una espressa e valida pattuizione conforme alla delibera CICR.
  • La nullità per indeterminatezza di una clausola relativa a commissioni bancarie non sussiste se la clausola consente di individuare l'onere applicando le altre previsioni contrattuali e i criteri di interpretazione secondo buona fede.
  • In sede di legittimità non è censurabile l'apprezzamento di merito che dichiari generiche le allegazioni di parte, quando la doglianza non confronti specificamente la ratio decidendi fondata sulla carenza di allegazioni fattuali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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