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Ordinanza

Ordinanza n. 498/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento "n.-OMISSIS-\T5-5 di prot." del 7 ottobre 2025, notificato in data 11 ottobre 2025, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I Reparto - SM - Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri ha determinato "la revoca del trasferimento dell'Appuntato Scelto -OMISSIS-, nell'ambito della pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda per l'anno 2025, della graduatoria, ruolo Appuntati e Carabinieri, della regione amministrativa Campania (Comando Provinciale Carabinieri di Caserta)" - di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso, ancorché non cognito;

Giustizia amministrativa202600279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del trasferimento a domanda del militare presso il Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha revocato il suo trasferimento, disposto nell'ambito della pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda per il 2025, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Caserta. Tra le censure esaminate in sede cautelare vi era la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, per omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento. La controversia riguardava inoltre la legittimità della revoca alla luce della pendenza del procedimento penale relativo a fatti connessi ad atti persecutori, per i quali in precedenza era stato disposto anche il ritiro dell'arma di ordinanza.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, allo stato degli atti, che la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica non fosse stata seguita da un provvedimento di archiviazione e che il procedimento penale risultasse pertanto ancora pendente. In ragione della pendenza del procedimento, della natura dei fatti contestati e del precedente ritiro dell'arma di ordinanza, il Collegio ha ravvisato una condizione di incompatibilità ambientale idonea a fondare il provvedimento impugnato, nel quale erano state evidenziate controindicazioni all'impiego del militare presso il Comando provinciale di Caserta. Ha inoltre ritenuto, a un primo sommario esame, infondata la censura relativa all'art. 7 l. 241/1990, poiché l'atto, pur qualificato come revoca, conserva la sostanza di provvedimento autoritativo avente natura di ordine, sottratto alle regole sulla partecipazione procedimentale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto l'istanza di sospensione è stata respinta.

  • art. 7 l. 241/1990

    Il Collegio ha ritenuto, in sede cautelare, che l'obbligo di comunicazione di avvio non fosse applicabile a un atto autoritativo avente natura sostanziale di ordine, anche se qualificato formalmente come revoca.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la pendenza di un procedimento penale, valutata insieme alla natura dei fatti contestati e agli eventuali provvedimenti già adottati in relazione a tali fatti, può integrare una situazione di incompatibilità ambientale idonea a giustificare il mancato impiego o la revoca del trasferimento di un militare presso una determinata sede.
  • Un provvedimento formalmente qualificato come revoca può essere sottratto agli obblighi di partecipazione procedimentale quando, secondo la sua sostanza, costituisca un atto autoritativo avente natura di ordine, riconducibile alle esigenze organizzative e funzionali dell'impiego militare.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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