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Sentenza

Sentenza n. 1661/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, n. 560/2023, relativa al riconoscimento della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 560/2023 del Tribunale di Siena, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, nella misura di 500 euro annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi legali, ed era stato condannato il Ministero all’accredito delle somme. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 gennaio 2024 ai fini esecutivi, ma era rimasta ineseguita. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione e ha chiesto che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 7 agosto 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era stato notificato all’amministrazione, era passato in giudicato e che era stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione. Considerata la mancata esecuzione e l’assenza di contestazioni da parte del Ministero, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, accreditando tramite carta del docente 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati in motivazione, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Il dispositivo richiama gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mentre la ricostruzione della sentenza eseguita menziona gli anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Per l’ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario da lui delegato, con termine di 60 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, il cui decorso deve precedere l’avvio dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione; il TAR ne ha verificato il rispetto nel caso concreto.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È richiamato quale norma istitutiva della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può accogliere l’azione di ottemperanza quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è decorso senza che il comando giudiziale sia stato adempiuto.
  • In presenza di un giudicato di condanna al pagamento o all’accredito di somme, l’amministrazione deve dare esecuzione integrale al comando giudiziale nei termini fissati dal giudice dell’ottemperanza, comprensivi degli accessori espressamente riconosciuti nel titolo, quali gli interessi legali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’assenza di contestazioni dell’amministrazione intimata e la documentata permanenza dell’inadempimento consentono al giudice di ordinare direttamente gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, eventualmente con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva qualora l’amministrazione persista nell’inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente, anche quando la controversia presenta carattere seriale e una limitata complessità, circostanze che possono incidere sulla liquidazione del loro importo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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