Cassazione Civile, Ordinanza n. 33704/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014, con recuperi a tassazione per IVA, IRAP e IRES, fondati su ricavi da operazioni imponibili non dichiarati e su costi ritenuti non inerenti. La società impugnava l'atto; la CTP accoglieva solo in parte il ricorso. In appello, la CTR accoglieva parzialmente l'appello principale della contribuente e integralmente quello incidentale dell'Ufficio, confermando tra l'altro la ripresa relativa alla indeducibilità dei canoni di locazione e degli oneri condominiali di un immobile di Monza, ritenuti non di competenza della società alla luce di un contratto di affitto di ramo d'azienda, e confermando anche la condanna della contribuente alla rifusione di 3/4 delle spese di primo grado nonostante la parziale soccombenza reciproca. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2558 c.c., 36 l. n. 392/1978 e 1362-1363 c.c., sostenendo che la CTR avesse interpretato erroneamente gli artt. 4 e 13 del contratto di affitto di azienda del 27 luglio 2012, poiché essi escludevano dal trasferimento il contratto di locazione e rendevano dunque deducibili i relativi costi in capo alla società affittante; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la CTR confermato la condanna alle spese di primo grado pur in presenza di accoglimento solo parziale del ricorso, mentre avrebbe potuto al più disporre la compensazione e non la condanna parziale della parte vittoriosa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo perché la censura si risolveva in una mera contrapposizione tra l'interpretazione contrattuale della ricorrente e quella, plausibile, accolta dal giudice di merito, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati né il punto di discostamento. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nel regime successivo alla l. n. 69/2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può compensare in tutto o in parte le spese, ma non può condannare anche solo parzialmente la parte vittoriosa a rifondere le spese della controparte, salvo l'ipotesi eccezionale dell'accoglimento entro i limiti della proposta conciliativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2558 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in relazione al trasferimento dei rapporti nel contesto dell'affitto di azienda; la Corte non ne ha esaminato il merito, ritenendo inammissibile la censura interpretativa.
art. 36 l. n. 392/1978
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esclusione del contratto di locazione dal contratto di affitto d'azienda; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati.
artt. 1362 e 1363 c.c.
Le regole di interpretazione contrattuale non possono essere invocate in modo generico: chi denunci l'erronea interpretazione deve specificare quali canoni siano stati violati e in quale modo il giudice se ne sia discostato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalla società.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato in relazione all'onere di specificità, con trascrizione in ricorso della statuizione di primo grado sulle spese.
art. 91 c.p.c.
Dopo la riforma del 2009, non consente di porre a carico della parte vittoriosa, neppure parzialmente, le spese della controparte in caso di accoglimento parziale, salvo l'eccezione dell'accoglimento entro il limite della proposta conciliativa.
art. 92 c.p.c.
Nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può compensare in tutto o in parte le spese, ma non può condannare la parte vittoriosa alla rifusione parziale delle spese avversarie.
l. n. 69 del 2009
La Corte richiama il regime successivo alle modifiche introdotte da questa legge per delimitare la possibilità di condanna alle spese della parte vittoriosa.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che contesti l'interpretazione di una clausola contrattuale non basta contrapporre una lettura alternativa a quella del giudice di merito: occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che punto la motivazione si sia discostata da essi.
- Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra esse non è sindacabile in cassazione solo perché la parte ricorrente ne propone una diversa.
- In caso di accoglimento parziale della domanda, il giudice può disporre la compensazione totale o parziale delle spese, ma non può condannare la parte vittoriosa a rifondere, anche solo in parte, le spese della controparte, salvo l'ipotesi eccezionale dell'accoglimento nei limiti della proposta conciliativa.
- Nel giudizio di cassazione, la censura in materia di spese deve misurarsi con il regime vigente dopo la riforma del 2009, che restringe i casi di condanna della parte parzialmente vittoriosa al pagamento delle spese avversarie.
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