Cassazione Penale, Sentenza n. 42331/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il reclamo avverso il decreto del Procuratore generale del 19/01/2024, con cui è stata respinta la sospensione dell'ordine di esecuzione n. 46/22 SIEP (pena residua anni 4 e giorni 22). La difesa deduce violazione degli artt. 656, comma 4-bis, 5 e 7 c.p.p.: prospetta che il Procuratore generale aveva anteriormente sospeso l'esecuzione (7/10/2022) in pendenza di istanza di liberazione anticipata; dopo il rigetto dell'istanza era stato emesso l'ordine di esecuzione (12/07/2023); successivamente il Tribunale di sorveglianza, in reclamo, ha concesso la liberazione anticipata per 45 giorni (17/01/2024) e la difesa ha chiesto la sospensione dell'ordine per adeguamento del calcolo della pena residua (istanza respinta dal PG il 19/01/2024). Si sostiene che, al netto della liberazione anticipata, la pena residua rientra nei limiti per chiedere misure alternative ex art. 656, comma 5, e che l'attesa disposta ai sensi del comma 4-bis non può essere considerata una sospensione impeditiva di una successiva richiesta di sospensione ex comma 5.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ribadito il principio consolidato secondo cui la rideterminazione della pena in sede esecutiva (anche per continuazione o per decisione successiva del giudice di reclamo) non annulla un ordinato legittimamente emesso e non legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente all'emissione dell'ordine. Ha chiarito la funzione della procedura prevista dall'art. 656, comma 4-bis (verifica preventiva della liberazione anticipata dal PM e decisione del magistrato di sorveglianza) come fase propria della formazione dell'ordine di esecuzione: una volta legittimamente emesso l'ordine, non può essere riproposta la sospensione antecedente alla sua emissione. Ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen. (commi 4-bis, 4-quater, 5 e 7)
Il comma 4-bis impone al pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, di trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza per la verifica della liberazione anticipata; il comma 4-quater stabilisce che il PM emette l'ordine dopo la decisione del magistrato. La Corte interpreta questa procedura come parte integrante della fase di formazione dell'ordine di esecuzione: una volta emesso legittimamente l'ordine, la successiva rideterminazione della pena non annulla l'ordine né legittima la ripetizione della sospensione antecedente all'emissione. Il comma 5 disciplina la sospensione per chiedere misure alternative; il comma 7 limita le reiterazioni di sospensione nelle ipotesi previste dal comma 5.
art. 54 Ord. pen. (detrazioni)
Le detrazioni da custodia cautelare e altre detrazioni rilevano nel calcolo della residua pena e sono il motivo per cui il PM deve attivare la procedura del comma 4-bis per la verifica della liberazione anticipata prima di emettere l'ordine di esecuzione.
art. 69-bis Ord. pen.
L'ordinanza del magistrato di sorveglianza adottata ai sensi dell'art. 69-bis è reclamabile al Tribunale; tuttavia, la possibilità di reclamo non altera la natura temporale della decisione e non legittima la ripetizione di fasi procedurali già compiute se l'ordine di esecuzione è stato legittimamente emesso.
art. 4-bis Ord. pen. (esclusione)
La procedura prevista dal comma 4-bis non si applica ai condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis; la Corte lo ricorda per delimitare l'ambito di applicazione della verifica preventiva.
Massime di principio
- La rideterminazione della pena in sede esecutiva dopo che è stato legittimamente emesso un ordine di esecuzione non comporta automaticamente l'annullamento dell'ordine né il diritto a una nuova sospensione dell'esecuzione precedentemente non accordata.
- La procedura prevista dall'art. 656, comma 4-bis (trasmissione al magistrato di sorveglianza per verifica della liberazione anticipata) è una fase preventiva da svolgersi prima dell'adozione dell'ordine di esecuzione; va considerata parte della formazione dell'ordine e non equivale necessariamente a una 'sospensione' ripetibile ex comma 5.
- Se si vuole evitare l'esecuzione immediata o ottenere la sospensione, è cruciale attivare tempestivamente le tutele (istanza al magistrato di sorveglianza, richiesta di misure alternative) prima che il PM emetta l'ordine di esecuzione.
- Se il pubblico ministero ha errato nel calcolo della pena residua (ad esempio non computando detrazioni spettanti), quella è una fattispecie differente che può giustificare l'annullamento o la correzione dell'ordine; la sentenza distingue chiaramente gli errori di calcolo dalle successive valutazioni giurisdizionali sulla liberazione anticipata.
- La decisione favorevole del Tribunale di sorveglianza intervenuta dopo che il condannato è già stato posto in esecuzione non ha effetto retroattivo tale da automatizzare l'annullamento dell'ordine emesso legittimamente; occorre valutare caso per caso le conseguenze esecutive e le eventuali misure accessorie.
- In casi pratici, per ottenere effetti sostanziali (sospensione, misure alternative) conviene tempestivamente promuovere le istanze previste dall'art. 656 e vigilare sull'operato del PM prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42170/2024 del 18/11/2024
- Sentenza penale · 18 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42171/2024 del 18/11/2024
- Sentenza penale · 18 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42174/2024 del 18/11/2024
- Sentenza penale · 18 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42175/2024 del 18/11/2024
- Sentenza penale · 18 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42176/2024 del 18/11/2024
- Sentenza penale · 18 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42177/2024 del 18/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →