Cassazione Penale, Ordinanza n. 07152/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 16/05/2025, deducendo un unico motivo di ricorso incentrato sul vizio di motivazione e sul travisamento della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità. La doglianza mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio già esaminato in appello, senza individuare specifici travisamenti di emergenze processuali, e dunque prospettava censure di merito estranee al sindacato di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove già scrutinati dai giudici di merito, che avevano fondato la condanna su convergenti elementi probatori con argomenti logici e giuridici corretti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.
- La censura di travisamento della prova è ammissibile solo se individua specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali; non basta contrapporre una lettura alternativa dei fatti.
- Quando la motivazione della sentenza di merito valorizza convergenti risultanze probatorie con argomentazione logica e giuridicamente corretta, il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione come mero dissenso sul merito della valutazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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