Ordinanza n. 149/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con il quale il Prefetto di-OMISSIS- in data 17 novembre 2025 ha rigettato l’istanza di presa in carico nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015 presentata dal ricorrente in data 9 settembre 2025, nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il mancato accesso alle misure di accoglienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di presa in carico nel sistema di accoglienza ai sensi del d.lgs. n. 142/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 17 novembre 2025 con cui era stata rigettata la sua istanza di presa in carico nel sistema di accoglienza, presentata il 9 settembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal mancato accesso alle misure di accoglienza. Il diniego era motivato dal fatto che il richiedente aveva presentato domanda di protezione internazionale in altro Stato membro. Il ricorrente ha dedotto la violazione del combinato disposto degli artt. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 142/2015 e 29 d.lgs. n. 25/2008, contestando che la mera presentazione di una domanda in altro Stato membro potesse determinare l’esclusione dalle condizioni materiali di accoglienza. Ha inoltre prospettato un pregiudizio derivante dall’esclusione dal sistema di accoglienza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il pregiudizio allegato e supportata dal fumus boni iuris la censura relativa alla violazione degli artt. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 142/2015 e 29 d.lgs. n. 25/2008. Secondo il Collegio, la mera presentazione di una domanda di protezione internazionale in altro Stato membro e la potenziale sottoposizione alla procedura di determinazione dello Stato competente ai sensi del Regolamento Dublino III non comportano, di per sé, la perdita del diritto alle condizioni materiali di accoglienza nello Stato in cui il richiedente si trova; tale diritto permane almeno fino all’eventuale trasferimento effettivo. La pendenza di verifiche sulla competenza di altro Stato non giustifica il diniego in assenza di una decisione definitiva sulla competenza o di un trasferimento effettivo. Neppure esigenze organizzative o temporanea indisponibilità di posti esonerano l’Amministrazione dall’obbligo di assicurare, anche mediante soluzioni provvisorie, i livelli minimi di accoglienza previsti dalla normativa nazionale ed europea. È stata quindi sospesa l’efficacia del diniego ai fini del riesame, con obbligo per la Prefettura di individuare, qualora sussistano gli ulteriori presupposti di legge, una soluzione anche provvisoria idonea ad assicurare i livelli minimi di assistenza. La domanda risarcitoria e la liquidazione delle spese della fase cautelare sono state rinviate al merito; l’udienza pubblica è stata fissata per il 1° luglio 2026.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 142/2015
eventuali esigenze organizzative o temporanee indisponibilità di posti non esonerano l’Amministrazione dall’obbligo di attivarsi per assicurare, anche mediante soluzioni temporanee, le condizioni materiali minime di accoglienza previste dalla normativa nazionale ed europea
La disposizione è stata ritenuta rilevante per valutare i presupposti di esclusione dalle misure di accoglienza; il diniego non può fondarsi sulla mera presentazione di una domanda in altro Stato membro né sulla sola pendenza della procedura di determinazione dello Stato competente.
art. 29 d.lgs. n. 25/2008
non possono beneficiare delle misure di accoglienza coloro che presentano una domanda di protezione reiterata ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, oppure se al richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra
Le ipotesi di esclusione dalle misure di accoglienza devono essere applicate nei limiti previsti dalla legge e non sono estensibili alla mera presentazione di una domanda di protezione internazionale in altro Stato membro.
Regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino III)
la mera circostanza che il richiedente abbia presentato domanda di protezione internazionale in altro Stato membro e sia potenzialmente soggetto alla procedura di determinazione dello Stato competente ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2013 non comporta, di per sé, la perdita del diritto alle condizioni materiali di accoglienza nello Stato membro in cui egli si trova
La potenziale applicazione della procedura Dublino non esclude il diritto all’accoglienza prima dell’adozione di una determinazione definitiva sulla competenza o dell’effettivo trasferimento del richiedente.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del pregiudizio allegato, con sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato ai fini del riesame.
Massime di principio
- La mera presentazione, da parte di un richiedente protezione internazionale, di una domanda in un altro Stato membro dell’Unione europea non determina di per sé la perdita del diritto alle condizioni materiali di accoglienza nello Stato membro in cui il richiedente si trova.
- Il diritto alle condizioni materiali di accoglienza permane almeno fino all’adozione di una determinazione definitiva dello Stato competente o all’effettivo trasferimento del richiedente verso altro Stato membro; la sola pendenza delle verifiche sulla competenza non legittima il diniego dell’accoglienza.
- Le cause di esclusione dalle misure di accoglienza devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa applicabile.
- La temporanea indisponibilità di posti o esigenze organizzative non esonerano l’amministrazione dall’obbligo di assicurare i livelli minimi di accoglienza, anche mediante soluzioni provvisorie o alternative.
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