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Sentenza

Sentenza del 16/03/2018 n. 6504 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione con cui erano stati revocati i benefici fiscali previsti dal D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e 17, per un finanziamento ipotecario. Secondo l’Amministrazione, l’agevolazione — consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva in luogo delle ordinarie imposte ipotecarie — presupponeva una durata minima del finanziamento di 18 mesi. Tale requisito mancava perché il contratto di conto corrente collegato al finanziamento attribuiva alla banca la facoltà di recedere unilateralmente e senza preavviso in qualsiasi momento. La banca ha inoltre eccepito la nullità dell’avviso per carenza di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la facoltà di recesso ad nutum della banca, anche se contenuta nel contratto di conto corrente collegato al finanziamento ipotecario, fosse idonea a escludere sin dall’origine la durata minima richiesta per l’agevolazione. È irrilevante che il rapporto sia poi proseguito concretamente oltre 18 mesi, perché il requisito riguarda la struttura dell’atto al momento della stipula e non la successiva evoluzione del rapporto. La Corte ha inoltre escluso la carenza di motivazione dell’avviso, ritenendo sufficientemente indicate sia la norma applicata sia la ragione della decadenza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15

    La norma richiede, per le agevolazioni relative alle operazioni di credito a medio e lungo termine, l’assunzione di un vincolo negoziale per una durata minima di 18 mesi.

    La durata minima deve risultare dall’assetto contrattuale originario. Una clausola che consenta alla banca di recedere unilateralmente e senza preavviso prima dei 18 mesi rende la durata del finanziamento variabile e priva sin dall’origine l’operazione del requisito temporale necessario per l’agevolazione.

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 17

    È richiamato in relazione al regime agevolativo applicabile alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine.

  • D.L. n. 7 del 2007, art. 7, convertito dalla L. n. 40 del 2007

    La disposizione riguarda il recesso anticipato del soggetto finanziato e non incide sulla distinta facoltà di recesso unilaterale attribuita alla banca. Pertanto non può essere utilizzata per neutralizzare l’effetto ostativo della clausola di recesso della banca.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    L’avviso di liquidazione è adeguatamente motivato quando indica la ragione giuridica della pretesa e il presupposto fattuale, consentendo al contribuente di comprendere la contestazione e di esercitare pienamente il diritto di difesa.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    La motivazione dell’atto amministrativo deve rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. Nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20

    Ai fini della qualificazione fiscale dell’operazione, i contratti collegati devono essere valutati complessivamente e in modo interdipendente, considerando l’effettivo regolamento negoziale risultante dall’insieme degli atti.

Massime di principio

  • Per beneficiare di un’agevolazione fiscale subordinata a una durata minima, tale durata deve essere garantita dal contratto fin dall’origine e non può dipendere dalla mera prosecuzione di fatto del rapporto.
  • Una clausola che consenta alla banca di recedere unilateralmente e senza preavviso prima della scadenza minima può escludere il beneficio fiscale, anche se il recesso non viene concretamente esercitato.
  • Quando più contratti sono funzionalmente collegati — ad esempio conto corrente e apertura di credito ipotecaria — ai fini fiscali devono essere esaminati unitariamente, verificando se una clausola contenuta in uno di essi incida sui requisiti dell’operazione complessiva.
  • La qualificazione di una clausola come mera clausola di stile non è sufficiente: occorre dimostrare concretamente che essa sia priva di efficacia o non incida sull’obbligo di durata minima.
  • La motivazione di un avviso di liquidazione è sufficiente se identifica chiaramente l’operazione, la norma applicata e il fatto che determina la decadenza dall’agevolazione, senza necessità di una motivazione più ampia quando la pretesa deriva da un raffronto giuridico tra contratto e legge.
  • Il successivo accertamento che il rapporto sia durato oltre il termine minimo non sana una clausola che, al momento della stipula, consentiva di interromperlo anticipatamente.

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