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Sentenza

Sentenza n. 386/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento della Questura di Milano n. 0223786 di rigetto della richiesta di aggiornamento della carta di soggiorno cod. Ass. 055980929112 e contestuale revoca della carta di soggiorno n. I16204000

Giustizia amministrativa202505119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della richiesta di aggiornamento della carta di soggiorno e contestuale revoca della carta di soggiorno per ritenuta pericolosità sociale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che, richiamando una condanna definitiva alla pena di tre anni e cinque mesi di reclusione per violenza sessuale commessa ai danni di una minorenne, ha rigettato l’istanza di aggiornamento della carta di soggiorno e ne ha disposto la revoca. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, l’irrilevanza o l’eccessiva valorizzazione della condanna penale nonostante il decorso del tempo, la mancata considerazione dei legami familiari e dell’attività lavorativa, nonché l’ammissione all’affidamento in prova quale indice di reinserimento sociale. Il ricorrente ha contestato il giudizio di pericolosità sociale e la motivazione dell’atto.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca del titolo di soggiorno nei confronti dello straniero condannato per violenza sessuale, qualificata come reato ostativo, precisando che il mero decorso del tempo dai fatti non rende irrilevante la condanna. Ha rilevato che la Questura non si è limitata al richiamo della sentenza penale, ma ha valutato la gravità delle condotte, commesse ai danni di una minorenne, l’estinzione per prescrizione dell’ulteriore contestazione di atti persecutori e gli elementi ritenuti indicativi di pericolosità e mancato inserimento sociale. Il giudizio amministrativo ha inoltre considerato, ma ritenuto non decisivi, la presenza dei familiari in Italia e l’attività lavorativa, reputandoli insufficienti a controbilanciare la prognosi negativa di reiterazione criminosa. La censura relativa all’art. 10-bis l. n. 241/1990 è stata respinta sia perché il ricorrente aveva comunque presentato memorie difensive, sia perché, in presenza di un reato ostativo, l’amministrazione avrebbe dovuto adottare un atto vincolato e la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. L’affidamento in prova è stato ritenuto irrilevante in sede amministrativa, trattandosi di effetto penale, mentre l’attività lavorativa non è stata considerata di per sé incompatibile con il giudizio negativo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente di definire il giudizio con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, quando il contraddittorio è integro e la causa è sufficientemente istruita e trattata.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l’invalidità dell’atto quando il ricorrente ha comunque partecipato al procedimento e, trattandosi di reato ostativo, l’amministrazione era tenuta ad adottare un atto il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 4 d.lgs. n. 286/1998

    La condanna per uno dei reati ostativi incide negativamente sul rilascio o mantenimento del titolo di soggiorno e, secondo il giudice, rende legittima la revoca quando l’amministrazione abbia motivato sulla pericolosità sociale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    oscuramento delle generalità del ricorrente

    Giustifica l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.

Massime di principio

  • La condanna definitiva per violenza sessuale costituisce elemento ostativo al mantenimento del titolo di soggiorno dello straniero e può giustificarne la revoca; il mero decorso del tempo dai fatti non neutralizza tale effetto.
  • Nel procedimento di revoca o diniego del titolo di soggiorno fondato su un reato ostativo, l’amministrazione deve valutare la concreta gravità delle condotte e la pericolosità sociale, ma non è tenuta a ritenere decisivi i legami familiari o lo svolgimento di attività lavorativa quando tali elementi non siano sufficienti a superare una prognosi negativa di reiterazione criminosa.
  • L’omessa comunicazione dei motivi ostativi non invalida il provvedimento quando il destinatario abbia comunque presentato memorie difensive e, per la natura ostativa del reato, la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto determinare un esito diverso.
  • Gli effetti dell’affidamento in prova, in quanto effetti penali, non impediscono all’amministrazione di svolgere autonomamente una valutazione di pericolosità sociale ai fini del titolo di soggiorno.
  • La revoca del titolo di soggiorno è adeguatamente motivata quando l’amministrazione non si limita a richiamare la condanna penale, ma espone le ragioni per cui la gravità delle condotte e gli ulteriori elementi del caso concreto denotano pericolosità sociale e mancato inserimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiProporzionalità e ragionevolezza

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