Cassazione Penale, Sentenza n. 32909/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha sostituito il divieto di dimora a Roma con la custodia cautelare in carcere, denunciando contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza di motivazione rispetto al mancato applicazione degli arresti domiciliari. Sostiene che l'attività contestata fosse un "spaccio di quartiere", privo di collegamenti con contesti criminali più estesi, che egli viveva con la madre e non aveva posto in essere condotte volte a perseguire gli scopi del sodalizio, e che il Tribunale avrebbe assunto apoditticamente che il ricorrente potesse "contare su una rete di contatti da sfruttare" anche dall'abitazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato e non autorizzi la Corte di cassazione a riconsiderare apprezzamenti di merito sulle esigenze cautelari fatti dal giudice d'appello. Il Tribunale di Roma aveva motivato adeguatamente la necessità della misura detentiva, evidenziando l'inesorabile inidoneità del divieto di dimora a controllare movimenti e contatti, la "elevatissima propensione specifica all'illecito" del ricorrente (assenza di redditi leciti, precedenti arresti e sequestri) e lo scambio di utenze/condivisione di condotte con il capo del sodalizio. Perciò la decisione di sostituire la misura con la custodia cautelare è stata ritenuta logicamente e giuridicamente fondata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. 309/90, art. 74, comma 6
Norma citata in relazione al capo di imputazione per attività di spaccio (traffico di stupefacenti): la fattispecie contestata rientra nelle disposizioni del testo unico sugli stupefacenti.
d.P.R. 309/90, art. 73, comma 1
Norma relativa al possesso/detenzione di sostanze stupefacenti, indicata come capo di imputazione per specifici episodi contestati.
Codice di procedura penale, art. 283
Richiamato in relazione all'adeguatezza della misura: il Tribunale ha ritenuto che il divieto di dimora non fosse idoneo a garantire il controllo dei movimenti e dei contatti dell'indagato e quindi non adeguato a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato.
Regolamento di esecuzione, art. 28 (cod. proc. pen.)
Norma esecutiva richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice del merito nel valutare l'adeguatezza delle misure cautelari; il controllo è limitato alla verifica di legittimità, coerenza e assenza di illogicità manifesta della motivazione.
- Per ottenere la sostituzione di una misura detentiva con una meno afflittiva (es. arresti domiciliari o divieto di dimora) è necessario dimostrare non solo la natura "locale" dell'attività illecita, ma fornire elementi che confutino concretamente il giudizio del giudice circa il pericolo di reiterazione, la capacità di mantenere contatti utili all'attività criminale e l'inefficacia della misura meno afflittiva nel controllo dei movimenti.
- Elementi quali precedenti arresti, sequestri, assenza di redditi leciti, condivisione di utenze o contatti con il capo del sodalizio aumentano la probabilità che il giudice ritenga insufficiente una misura non detentiva.
- Nelle impugnazioni in Cassazione è più efficace evidenziare profili di illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale nell'atto impugnato, piuttosto che riproporre una diversa valutazione di fatto già compiuta dai giudici di merito.
- Quando il giudice individua il rischio che una misura meno afflittiva non permetta un adeguato controllo dei movimenti e dei contatti, tende a ritenere necessaria una misura detentiva per recidere i legami con ambienti di traffico di stupefacenti.
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