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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17866/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma che aveva convalidato l'arresto eseguito in esecuzione di mandato di arresto europeo (MAE) proveniente dal Portogallo per traffico di stupefacenti e aveva applicato la custodia in carcere. Il ricorrente contestava la motivazione della Corte di merito, ritenuta apparente e violativa di legge, osservando che era incensurato, sottoposto da tempo ad arresti domiciliari regolarmente osservati e inserito stabilmente nel tessuto sociale italiano con domicilio familiare, nonché che sullo stesso pendeva anche una richiesta di estradizione dall'Uruguay per il medesimo fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione, osservando che la Corte di appello ha fondatamente valutato, alla luce delle più ampie informazioni giunte dall'autorità giudiziaria portoghese, la gravità dei fatti (importazione di consistente carico di cocaina) e l'esistenza di contatti internazionali (Uruguay, Lisbona, via Madrid) che rendono concreto il rischio di irreperibilità e fuga. La Cassazione ha inoltre chiarito che la valutazione del rischio di fuga in sede di consegna/MAE risponde a presupposti diversi rispetto alla valutazione per misure cautelari interne e può portare alla misura carceraria anche se in precedenza erano stati disposti arresti domiciliari nell'ambito di procedure estradizionali con minori informazioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la causa è stata rimessa alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • Legge 23 aprile 2005, n.69 (attuazione del mandato di arresto europeo), art.9, comma 4

    "in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa"

    La Corte interpreta la norma come prescrittiva di una valutazione specifica, nell'ambito della procedura di consegna, orientata a prevenire la sottrazione alla consegna stessa; tale esigenza può giustificare misure più afflittive rispetto a quelle adottate nel procedimento interno.

  • Legge 23 aprile 2005, n.69, art.9, comma 7

    Richiama il regime rimediale relativo ai provvedimenti sulle misure personali in materia di MAE: l'unico rimedio esperibile avverso tali provvedimenti è il ricorso per cassazione nei termini di violazione di legge o motivazione inesistente o apparente.

  • Codice di procedura penale, art.719

    Norma procedurale richiamata in connessione con le tutele e i rimedi in materia di misure cautelari e procedure di estradizione/MAE; inserita nel contesto del ricorso per cassazione.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Rv. 285178)

    Richiamata per affermare la linea interpretativa secondo cui il rimedio contro le misure cautelari connesse al MAE è il ricorso per cassazione per specifiche tipologie di vizio (errori di diritto o motivazione inesistente o apparente) e per distinguere i criteri di valutazione del pericolo di fuga nelle procedure di consegna rispetto a quelle interne.

Massime di principio

  • Nelle procedure di esecuzione del mandato di arresto europeo la valutazione del rischio di fuga è orientata in modo specifico a garantire la consegna e può tener conto di elementi (gravità del fatto, contatti internazionali, itinerari di viaggio) non sempre presenti o noti nel procedimento interno.
  • La Corte può adottare una misura più afflittiva (es. custodia in carcere) rispetto a una misura precedentemente applicata nell'ambito di un procedimento diverso se emergono nuovi elementi provenienti dall'autorità richiedente che aumentano il rischio di irreperibilità.
  • Il rimedio contro i provvedimenti cautelari adottati in relazione al MAE è limitato: il ricorso per cassazione è consentito solo per vizi di diritto o motivazione inesistente o apparente; non è ammesso un riesame libero dei fatti già valutati dal giudice del rinvio.
  • La semplice condizione di incensuratezza, il rispetto delle misure cautelari domiciliari e i legami familiari in Italia possono non essere sufficienti a escludere il pericolo di fuga se l'autorità richiedente documenta contatti internazionali e il coinvolgimento in traffici transnazionali.
  • Per contestare efficacemente la sussistenza del pericolo di fuga in simili procedimenti è necessario produrre elementi probatori specifici che smentiscano i contatti internazionali o la concreta possibilità di espatrio/sottrazione alla consegna.

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