Ordinanza n. 860/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale della riunione del consiglio di Classe 5 sez. A della Scuola Paritaria -OMISSIS- di Milano in data 8.6.26 con il quale è stata determinata la non ammissione all’esame di Stato dell’odierna ricorrente, allo stato sconosciuto perché non trasmesso dalla Scuola; della pagella finale del 8.6.26; del Piano Didattico Personalizzato per l’a.s. 2025/2026 indirizzato alla ricorrente; del diniego alla ostensione del verbale della riunione del consiglio di Classe 5 sez. A della Scuola Paritaria -OMISSIS- di Milano in data 8.6.26 con il quale è stata determinata la non ammissione all’esame di Stato dell’odierna ricorrente; di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto, nonché ogni altro atto o provvedimento lesivo della posizione del ricorrente citato nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione all'esame di Stato, pagella finale, Piano Didattico Personalizzato e diniego di ostensione del verbale del consiglio di classe
Esito
Favorevole al resistente (scuola paritaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La studentessa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la deliberazione del consiglio di classe che aveva disposto la sua non ammissione all'esame di Stato, la pagella finale, il Piano Didattico Personalizzato e il diniego di accesso al verbale della riunione del consiglio di classe, deducendo vizi non ulteriormente specificati nel testo dell'ordinanza e contestando, in particolare, la valutazione scolastica e la mancata o inadeguata applicazione delle misure previste dal Piano Didattico Personalizzato. La non ammissione era fondata sulla presenza di due insufficienze — quattro in diritto ed economia politica e cinque in fisica — nonché sull'assenza di una valutazione in scienze umane.
La decisione
Il TAR, nella fase cautelare, ha ritenuto insussistente un adeguato fumus boni iuris e ha respinto la domanda di sospensione. Ha rilevato che l'art. 13, comma 2, del d.lgs. 62/2017 richiede, quale regola, votazioni non inferiori a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, salva la facoltà del consiglio di classe di ammettere comunque lo studente in presenza di una o più insufficienze, purché con adeguata motivazione. Nel caso concreto la scelta di non ammettere la studentessa non è apparsa illogica, considerate le rilevanti carenze formative e l'impossibilità di affrontare adeguatamente l'esame di Stato; l'ammissione avrebbe potuto risultare pregiudizievole anziché vantaggiosa. Il Collegio ha inoltre ritenuto che il Piano Didattico Personalizzato fosse stato predisposto e applicato dai docenti e che non emergessero omissioni imputabili alla scuola. Ha richiamato l'orientamento secondo cui l'eventuale mancata predisposizione o applicazione di misure compensative non incide, di per sé, sulla valutazione di ammissione, che deve basarsi sulle competenze effettivamente raggiunte, ferma l'eventuale responsabilità dell'istituzione scolastica per le proprie omissioni. Anche nei confronti degli alunni con esigenze speciali non è previsto un trattamento differenziato quanto ai criteri di ammissione. La non ammissione è stata qualificata come misura non sanzionatoria, ma avente finalità educative e formative, diretta a consentire il recupero delle lacune mediante la ripetizione dell'anno. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.lgs. 62/2017
l’ammissione all’esame di Stato presuppone la votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva, nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, la facoltà del consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo
La sufficienza in ciascuna disciplina costituisce la regola per l'ammissione; l'ammissione nonostante una o più insufficienze è una facoltà del consiglio di classe, esercitabile con adeguata motivazione, non un obbligo.
La domanda cautelare è stata esaminata verificando, in via sommaria, la sussistenza del fumus boni iuris; il TAR l'ha respinta per insufficienza di tale requisito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ha concorso a giustificare l'oscuramento dei dati personali relativi alla salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ha concorso a fondare la prescrizione di oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- In base all'art. 13, comma 2, del d.lgs. 62/2017, l'ammissione all'esame di Stato presuppone, come regola, la sufficienza in ciascuna disciplina e nel comportamento; l'ammissione nonostante una o più insufficienze costituisce una facoltà del consiglio di classe, da esercitare con adeguata motivazione.
- La valutazione di ammissione deve essere compiuta principalmente sulla base delle competenze e delle abilità effettivamente raggiunte dallo studente nell'anno scolastico; l'eventuale mancata predisposizione o applicazione di misure compensative può eventualmente fondare una responsabilità dell'istituzione scolastica, ma non determina automaticamente il diritto all'ammissione.
- La presenza di esigenze speciali non comporta, di per sé, l'applicazione di criteri differenziati per l'ammissione all'esame di Stato o alla classe successiva, poiché la finalità del percorso scolastico è assicurare una preparazione adeguata anche in vista dell'inserimento nel mondo del lavoro.
- La non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato non ha natura sanzionatoria, ma finalità educative e formative, in quanto accerta il mancato raggiungimento delle competenze proprie della classe frequentata e mira a consentire il recupero delle lacune attraverso la ripetizione dell'anno.
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