Ordinanza n. 14016/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari, 1) del decreto n. 14 del 14 maggio 2026 del Direttore generale e Soprintendente speciale per il PNRR (all. 1) di approvazione della graduatoria finale per il profilo di Archeologi – Codice 1 (all. 2) della procedura selettiva per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 indetta in data 26 gennaio 2026 dal Ministero della cultura – Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale – Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza nella parte in cui il ricorrente non figura come vincitore; 2) del decreto n. 15 del 15 maggio 2026 del Direttore generale e Soprintendente speciale per il PNRR (all. 3) di rettifica della suddetta graduatoria nella parte in cui il ricorrente non figura come vincitore; 3) della nota prot. MIC SS- PNRR n. 8372 del 16 aprile 2026 (all. 4) con la quale il Soprintendente speciale per il PNRR comunica al RUP di aver disposto una ricognizione e verifica della documentazione della procedura e, quindi, delle operazioni svolte dalla Commissione nominata con decreto n. 2 del 17 febbraio 2026 e chiede di dare seguito ai successivi adempimenti finalizzati al completamento della procedura di selezione; 4) del verbale n. 1 del 9 aprile 2026 (all. 5) con il quale il Soprintendente speciale per il PNRR ha rivalutato le attività svolte dalla Commissione ed ha riformulato la graduatoria, nella parte in cui il nominativo del ricorrente non figura tra i vincitori; 5) della nota prot. n. 17675 dell’8 maggio 2026 (all. 6) della Dirigente del Servizio II della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio afferente al Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura, quale presidente della Commissione, di rimessione al RUP delle decisioni in merito all’attività del Soprintendente; 6) della nota prot. n. 18427 del 14 maggio 2026 (all. 7) del Dirigente del Sevizio I della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio afferente al Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura, quale RUP della procedura, di approvazione della graduatoria di cui al punto 1); 7) nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e successiva rettifica della procedura selettiva per il profilo di Archeologi – Codice 1, nella parte in cui il ricorrente non figura tra i vincitori
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, gli atti di approvazione e rettifica della graduatoria finale, gli atti di riformulazione della graduatoria e gli atti connessi relativi a una procedura selettiva per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001. Il giudizio è stato notificato anche a tre controinteressate mediante PEC. Il difensore ha dichiarato nelle relate di avere estratto gli indirizzi da pubblici registri; tuttavia, la consultazione dei registri INI-PEC e INAD non ha restituito, per nessuna controinteressata, un risultato congruente con gli indirizzi utilizzati. In camera di consiglio il difensore ha precisato di avere tratto gli indirizzi da un elenco pubblico disponibile presso il Ministero della cultura.
La decisione
Il TAR non ha esaminato i motivi sostanziali di impugnazione né la domanda cautelare. Ha ritenuto nulle, ma non inesistenti, le notificazioni effettuate alle controinteressate, poiché gli indirizzi PEC utilizzati presentavano comunque un collegamento con i rispettivi destinatari, pur non risultando dagli elenchi pubblici previsti dalla disciplina applicabile. Poiché le controinteressate non si sono costituite, non si è verificata la sanatoria per raggiungimento dello scopo. Ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., come risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale richiamata, il Collegio ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notificazione nei confronti di almeno una delle controinteressate, mediante ufficiale giudiziario o servizio postale, con deposito della prova entro i successivi 5 giorni. Il Ministero è stato onerato di fornire, ove richiesto, i dati e gli indirizzi necessari. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026, salvo eventuale ritiro in autotutela degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001
Individua la base normativa della procedura selettiva per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, ma non è stata oggetto di esame sostanziale nell’ordinanza.
art. 3-bis, comma 1, legge 53/1994
La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi.
La notificazione telematica deve essere effettuata a un indirizzo PEC risultante da uno dei pubblici elenchi previsti dalla legge.
art. 16-ter d.l. 179/2012, convertito dalla legge 221/2012
A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.
Per le notificazioni PEC in materia amministrativa sono pubblici elenchi soltanto quelli normativamente individuati, tra cui INI-PEC, INAD, il registro delle pubbliche amministrazioni, il registro delle imprese e il Reginde.
art. 44, comma 4, c.p.a.
In presenza di una notificazione nulla, ma non inesistente, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione; nel caso concreto il termine è stato fissato in 30 giorni, con deposito della prova nei successivi 5 giorni.
sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148
La disciplina dell’art. 44, comma 4, c.p.a. è applicata nella formulazione risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale richiamata dal TAR.
Massime di principio
- La notificazione telematica di un ricorso amministrativo mediante PEC è validamente eseguita soltanto se l’indirizzo del destinatario risulta da uno dei pubblici elenchi tassativamente individuati dalla normativa applicabile; non è sufficiente che l’indirizzo sia reperibile in un diverso elenco pubblico non previsto dalla legge.
- L’utilizzo di un indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi normativamente rilevanti determina la nullità della notificazione, e non la sua inesistenza, quando l’indirizzo presenti comunque un collegamento effettivo con il destinatario.
- La mancata costituzione del destinatario non consente la sanatoria della notificazione nulla per raggiungimento dello scopo, sicché il giudice deve assegnare alla parte notificante un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione.
- La rinnovazione della notificazione disposta ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. deve essere eseguita nei modi e nel termine assegnati dal giudice; nel caso esaminato, la notificazione doveva essere rinnovata nei confronti di almeno una controinteressata mediante ufficiale giudiziario o servizio postale.
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