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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39570/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Esposito era stato in custodia cautelare dall'8/02/2017 al 22/05/2018 per reati connessi al DPR 309/90 ed era stato assolto con formula "per non aver commesso il fatto". La Corte d'appello aveva scomputato il periodo 8/02/2017-7/07/2017 come reso fungibile con altra pena definitiva ai sensi dell'art. 657 c.p.p., ma aveva rigettato la domanda per il periodo residuo (8/07/2017-22/05/2018) ritenendo sussistente la causa ostativa della colpa grave ex art. 314, comma 1, c.p.p. a motivo dell'uso di un linguaggio criptico nelle conversazioni (termine come "Aulin", "Tigra", "Mazzarelle") e di dichiarazioni mendaci rese in sede di interrogatorio di garanzia. La Corte d'appello aveva inoltre considerato neutre le iniziative difensive perché non chiarificatrici. In Cassazione il ricorrente ha censurato la mancata osservanza del principio e del mandato della sentenza di annullamento, nonché l'errata applicazione dei criteri relativi alla colpa grave, sostenendo che il linguaggio criptico e le sue dichiarazioni non erano state adeguatamente valutate quale concausa rispetto all'errore dell'autorità giudiziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha censurato la Corte d'appello per aver utilizzato elementi fattuali espressamente esclusi dalla sentenza di assoluzione e per non aver svolto la valutazione richiesta dal mandato di rinvio: verificare se, nel concreto contesto emerso e depurato degli elementi illegittimi, le parole captate avessero avuto incidenza causale tale da integrare la colpa grave concausativa della privazione della libertà. La Corte ha rilevato che il linguaggio criptico, da solo, non era stato collegato in modo adeguato al reato specifico che aveva determinato la custodia cautelare e che la Corte territoriale non aveva considerato la dichiarazione dell'imputato di essersi fatto comprare hashish per uso personale dalla sorella. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli, demandandole anche la regolamentazione delle spese relative ai giudizi di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Riferimento al reato contestato nelle indagini; la sentenza sottolinea che l'uso di linguaggio criptico può essere rilevante solo se collegato causalmente al reato specifico che ha determinato la custodia cautelare

  • Codice di procedura penale, art. 314, comma 1

    Norma che esclude il diritto all'indennizzo in presenza di dolo o colpa grave dell'interessato; la Corte richiede che la condotta imprudente abbia avuto un effetto sinergico e causale rispetto alla specifica misura custodiale

  • Codice di procedura penale, art. 657

    Disciplina lo scomputo della detenzione eseguita in esecuzione di pena definitiva; la Corte d'appello ha correttamente scomputato il periodo ritenuto fungibile con altra pena definitiva

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme sulle motivazioni di ricorso per cassazione (vizi di diritto e motivazione); richiamate perché il ricorrente denunciava violazioni di principio e difetto di conformità al mandato della sentenza di annullamento

  • Codice di procedura penale, art. 623

    Norma procedurale rilevante nel rito della cassazione; citata in relazione ai motivi di ricorso per vizio di motivazione

Massime di principio

  • La causa ostativa della colpa grave ex art. 314 c.p.p. richiede un nesso causale concreto fra la condotta dell'interessato e la misura custodiale subita: il comportamento dell'istante deve aver contribuito in modo sinergico alla decisione che ha determinato la perdita della libertà.
  • L'uso di linguaggio criptico nelle conversazioni non è automaticamente idoneo a escludere l'indennizzo; occorre valutare se, nel contesto probatorio concreto e in relazione al reato specifico per cui è stata disposta la custodia, tale linguaggio abbia effettivamente creato l'apparenza del reato.
  • Elementi fattuali espressamente esclusi da una sentenza assolutoria non possono essere riutilizzati come base per escludere la riparazione: il giudice del rinvio deve attenersi al mandato e depurare la valutazione dagli elementi illegittimi.
  • Le dichiarazioni mendaci dell'indagato possono essere rilevanti solo se dimostrabile che hanno effettivamente indotto in errore l'autorità che ha disposto la custodia; la mera falsità non basta senza il collegamento causale alla misura.
  • Nella valutazione della colpa grave il giudice deve considerare la condotta sia anteriormente che posteriormente alla sottoposizione alla misura e al momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza del procedimento a suo carico.
  • In presenza di scomputo per periodi resi fungibili con pena definitiva (art. 657 c.p.p.) il calcolo dell'indennizzo deve tenere conto di tali riduzioni, ma ciò non esime il giudice dal motivare adeguatamente un eventuale rigetto per colpa grave.

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