Cassazione Penale, Ordinanza n. 17377/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di merito che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata nella diversa fattispecie di cui all'art. 712 c.p. (incauto acquisto) e contestando l'affermazione di responsabilità per ricettazione. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 648, quarto comma, c.p., invocando la particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure inammissibili, perché dirette a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità, e perché i giudici di merito avevano già motivato in modo corretto sia sulla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della ricettazione sia sull'insussistenza della particolare tenuità del fatto, anche in ragione del non modesto prezzo del bene.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto manifestamente infondate e comunque non consentite in cassazione le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla mancata concessione dell'attenuante della particolare tenuità, evidenziando che la valutazione dei giudici di appello era correttamente motivata e insindacabile nel merito.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La Corte ribadisce che la vendita di un bene proveniente da appropriazione indebita, quando l'agente conosca o accetti la provenienza illecita, integra ricettazione sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo; inoltre il quarto comma consente una valutazione sulla particolare tenuità del fatto, esclusa nel caso concreto per il valore non modesto del bene.
art. 712 c.p.
La difesa aveva chiesto la riqualificazione del fatto in incauto acquisto, ma la Corte ha escluso tale diversa qualificazione, ritenendo corretta la sussunzione nella ricettazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova lettura del compendio probatorio per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito.
- La distinzione tra ricettazione e incauto acquisto va risolta in base agli accertamenti di fatto sulla consapevolezza della provenienza illecita del bene: quando la motivazione di merito evidenzia tale consapevolezza, la sussunzione nell'art. 648 c.p. è corretta.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 648, comma 4, c.p. può essere esclusa valorizzando anche il valore economico non modesto del bene oggetto del reato.
- Una censura sulla mancata concessione di una attenuante speciale non è ammissibile se si risolve in una mera contestazione della valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito, purché quest'ultimo abbia fornito motivazione congrua.
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