Cassazione Penale, Sentenza n. 4051/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 12/05/2021 del Tribunale di sorveglianza di Genova che aveva rigettato l'opposizione ex art.16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza del 04/02/2021 che disponeva l'espulsione dal territorio dello Stato quale misura sostitutiva della pena (11 mesi e 12 giorni) per reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il ricorso si articola in tre motivi: (1) la nomina del difensore di fiducia era priva di data ma doveva farsi coincidere con la data dell'atto cui era allegata (12/02/2021), quindi l'opposizione non sarebbe tardiva; (2) doveva applicarsi l'art.19 del T.U. immigrazione (divieto di espulsione se rischio di violazione dei diritti umani) e pertanto l'espulsione sarebbe ostativa; (3) violazione dell'art.6 CEDU perché l'espulsione lede il diritto del ricorrente a partecipare personalmente a procedimenti penali pendenti (procedimenti davanti al Tribunale di Savona).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il ricorrente ha espiato la pena principale in carcere il 20/09/2021, rendendo impossibile l'esecuzione successiva dell'espulsione quale misura sostitutiva. Poiché la misura amministrativa di espulsione non poteva più essere eseguita dopo l'integrale espiazione della pena detentiva, l'interesse ad impugnare è venuto meno e il giudice non ha esaminato nel merito le questioni di tardività della opposizione, l'applicabilità dell'art.19 T.U. immigrazione o la presunta lesione dell'art.6 CEDU.
Norme richiamate
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), art.16, comma 6
Disciplina l'espulsione come misura alternativa alla detenzione; qui il ricorso riguardava l'opposizione al provvedimento di espulsione adottato ai sensi di tale norma
Testo unico immigrazione, art.16, comma 5
Richiamato nella sentenza come riferimento alla misura sostitutiva: l'espulsione disposta ai sensi dell'art.16, comma 5 non può più essere eseguita dopo che la pena principale è stata completamente espiata
Testo unico immigrazione, art.19
Stabilisce il divieto di espulsione se sussiste rischio di violazione dei diritti umani; il ricorrente ne chiedeva l'applicazione, ma il giudice di legittimità non ha deciso sul merito per sopravvenuta carenza d'interesse
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art.6
Richiamato dal ricorrente per lamentare che l'espulsione avrebbe pregiudicato il diritto di partecipare ai processi penali pendenti; la questione non è stata esaminata nel merito a causa della sopravvenuta perdita d'interesse
Giurisprudenza di Cassazione, Sez. 5, n. 35750 del 29/05/2007 (Deda)
Principio secondo cui la sopravvenuta esecuzione della pena rende venuto meno l'interesse all'impugnazione dell'espulsione quale misura sostitutiva
Massime di principio
- La sopravvenuta esecuzione integrale della pena principale rende inammissibile il ricorso contro una espulsione disposta come misura sostitutiva: l'interesse deve sussistere fino alla decisione.
- Se la misura amministrativa non è più eseguibile per causa sopravvenuta (es. pena già scontata), il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse senza esaminare il merito delle questioni sollevate.
- La tempestività dell'opposizione va valutata con riferimento alle date di notifica del provvedimento e alla documentazione relativa alla nomina del difensore; una nomina senza data non garantisce automaticamente il computo a favore del ricorrente.
- Eccezioni fondate sui diritti umani (art.19 T.U. immigrazione) o sulla Convenzione (art.6 CEDU) possono ostare all'espulsione, ma devono essere tempestivamente dedotte e provate; se manca interesse processuale, tali profili potrebbero non essere esaminati.
- Per evitare la perdita di interesse, il soggetto interessato deve mantenere attive le azioni impugnatorie e documentare fino alla decisione l'esistenza di una concreta utilità alla pronuncia favorevole.
- In casi simili è consigliabile chiedere misure cautelari o sospensive immediate se sussiste il rischio che sopravvengano fatti che rendano inefficace la pronuncia (es. esecuzione della pena), nonché documentare puntualmente eventuali procedimenti penali pendenti e il collegamento con il diritto di difesa.
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