Cassazione Civile, Sentenza n. 20192/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Toscana che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contro avvisi di accertamento relativi agli anni 2005-2008. La contestazione dell'Agenzia riguardava: disconoscimento della deducibilità di costi per consulenze/produzione rese da Arama di Marco Nardi C. s.a.s. (per presunta antieconomicità e mancata inerenza ex art. 109, comma 5, TUIR); indeducibilità di costi per viaggi, trasferte e assicurazioni; indeducibilità di costi per acquisti effettuati presso soggetti residenti in territori a fiscalità privilegiata (Hong Kong, Corea del Sud, Isole Vergini Britanniche, Belize e Svizzera); omessa contabilizzazione del corretto valore delle rimanenze finali. La CTR aveva annullato l'avviso solo con riferimento agli acquisti dalla Svizzera e alla omessa contabilizzazione rimanenze, ma aveva rigettato l'appello sugli acquisti in Hong Kong, Corea, Isole Vergini e Belize e sui costi per consulenze rese da Arama.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (vizio di motivazione da parte della CTR) con riferimento alla ritenuta indeducibilità dei costi relativi ad operazioni con soggetti residenti in Hong Kong, Corea del Sud, Isole Vergini Britanniche e Belize, perché la CTR ha fornito una motivazione meramente apodittica („la prova non è stata fornita") senza valutare le specifiche deduzioni della ricorrente circa l'interesse economico e l'effettività delle operazioni (esimente dell'art. 110, comma 11, TUIR). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata e il processo rinviato alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto e per la regolamentazione delle spese di giudizio di legittimità. Il secondo e il terzo motivo (riguardanti la deducibilità dei costi per consulenze/servizi resi dalla Arama e la mancata considerazione di fatti decisivi sull'inerenza e ragionevolezza dei costi) sono stati rigettati: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito circa l'antieconomicità e la mancanza di inerenza dei costi quando le prestazioni erano materialmente rese dalla stessa persona che era amministratore e socio della società verificata.
Norme richiamate
art. 110, comma 11, TUIR
Prevista un'esimente all'indeducibilità per operazioni con soggetti in paesi a fiscalità agevolata quando sia dimostrabile l'interesse economico e l'effettività dell'operazione; la CTR doveva esaminare e motivare specificamente le prove fornite dalla contribuente in merito a tale esimente
art. 109, comma 5, TUIR
Regola l'inerenza dei costi ai fini della deducibilità; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno escluso l'inerenza per costi di consulenza esternalizzata materialmente prestata dall'amministratore/socio, giudicandoli antieconomici
art. 2727 cod. civ.
Riguarda l'onere della prova; applicata nell'ambito della valutazione delle prove e della presunzione di indeducibilità
art. 2729 cod. civ.
Attinente alle presunzioni e alla loro utilizzazione nel processo probatorio; la Corte ha ritenuto che le inferenze tratte dai giudici di merito erano compatibili con le regole probatorie
art. 116 cod. proc. civ.
Disciplina il prudente apprezzamento della prova da parte del giudice di merito; la Corte ha escluso il vizio di legittimità richiamato dalla ricorrente, ritenendo legittimo il prudente apprezzamento svolto
art. 360, primo comma, nn. 3,4,5 cod. proc. civ.
Norme invocate come criteri di ricorso per cassazione (violazione di norme, omessa motivazione, omesso esame di circostanze decisive); la Corte ha accolto il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n.4
art. 132, comma 2, n.4 cod. proc. civ. e art. 111 Cost.
Principio della motivazione della sentenza: il giudice deve indicare il percorso logico-giuridico che ha condotto alla decisione; mancanza di tale esplicitazione integra motivo di cassazione
art. 36, comma 2, n.4 e art. 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamate in relazione al difetto di motivazione e al corretto svolgimento del processo tributario; usate per sostenere la censura di motivazione apparente
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. l. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma che ha consentito lo svolgimento della relazione e delle conclusioni in udienza pubblica ai sensi della disciplina emergenziale richiamata nel procedimento
Massime di principio
- Quando il contribuente deduce che operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata sono effettive e sorrette da interesse economico ai sensi dell'art.110, comma 11, TUIR, il giudice di merito è tenuto a esaminare e motivare specificamente le circostanze e le prove offerte; una motivazione generica del tipo "la prova non è stata fornita" è insufficiente e può comportare cassazione per vizio di motivazione
- Le deduzioni probatorie del contribuente vanno valutate nel loro contenuto: la mera affermazione apodittica dell'assenza di prova da parte del giudice può essere censurata in cassazione se manca il percorso logico-giuridico che spiega il rifiuto delle prove
- I costi sostenuti verso società riconducibili, nella sostanza, alla stessa persona che esercita funzione gestionale nell'impresa (es. amministratore/socio che materialmente presta le prestazioni) possono essere ritenuti antieconomici e non inerenti, con conseguente indeducibilità, soprattutto se non è possibile dimostrare l'effettiva autonomia della prestazione e la ragionevolezza del prezzo
- Le questioni di fatto e la valutazione della prova rientrano prevalentemente nella sfera del giudice di merito: la Corte di Cassazione sindaca solo i profili di legittimità e non può rimettere in discussione valutazioni probatorie adeguatamente motivate
- Se la Corte accoglie motivi di nullità o vizio di motivazione limitati a specifici punti del giudizio d'appello, essa può cassare la sentenza solo per quei profili e rinviare la causa per nuovo esame nella diversa composizione, lasciando inalterate le restanti statuizioni non censurate con esito favorevole
- In sede di contenzioso tributario il corretto inquadramento dell'onere della prova e delle presunzioni (art.2727 e 2729 c.c.) è cruciale: il contribuente deve fornire elementi idonei a superare le presunzioni di indeducibilità, mentre l'amministrazione deve motivare le inferenze che produce
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