Sentenza del 30/05/2017 n. 621 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - disciplina delle società non operative - interpello - necessità - mancanza - conseguenze - legittimità dell'accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava gli avvisi con cui l'Amministrazione aveva applicato la disciplina delle società non operative o di comodo prevista dall'art. 30 del D.L. n. 724/1994. Deduceva, tra l'altro, la mancata sottoscrizione degli atti da parte del capo dell'Ufficio, vizi di motivazione, assenza di contraddittorio e infondatezza nel merito, sostenendo di essere effettivamente operativa in quanto proprietaria di un impianto di autolavaggio e di immobili locati. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che la società non avesse superato il test di operatività e non avesse dichiarato ricavi e redditi almeno pari alle soglie presunte, senza aver presentato l'istanza di disapplicazione del regime.
La decisione
La Commissione di primo grado aveva accolto i ricorsi della società, ritenendo non applicabile la qualifica di società di comodo. In appello, il Collegio ha accolto le ragioni dell'Agenzia delle Entrate e riformato integralmente la sentenza. Ha stabilito che l'istanza di interpello prevista dall'art. 30, comma 4-bis, della L. n. 724/1994 costituisce l'unica via per ottenere la disapplicazione della disciplina delle società non operative quando ricorrano situazioni oggettive che impediscono il conseguimento dei ricavi minimi; tale risultato non può essere ottenuto per la prima volta in sede giudiziaria. La presenza di un impianto di autolavaggio obsoleto e di immobili locati, anche a un familiare di un socio, non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'effettiva operatività della società. Gli avvisi di accertamento sono stati quindi dichiarati legittimi e la società è stata condannata alle spese, quantificate in 1.000 euro.
Norme richiamate
Art. 30 del D.L. n. 724/1994, convertito nella L. n. 724/1994
Disciplina delle società non operative o società di comodo.
La disciplina si applica quando la società non supera il test di operatività e non dichiara ricavi e redditi almeno pari a quelli presunti dalla legge.
Art. 30, comma 4-bis, della L. n. 724/1994
Prevede la possibilità di richiedere la disapplicazione del regime delle società non operative in presenza di oggettive situazioni che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi e del reddito presunto.
La presentazione dell'istanza di interpello è considerata presupposto imprescindibile e unica via per ottenere la disapplicazione del regime; il contribuente non può conseguire lo stesso risultato direttamente nel processo tributario.
Art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973
Consente la disapplicazione di disposizioni antielusive in presenza di circostanze oggettive che impediscono il conseguimento dei risultati previsti dalla legge.
La norma costituisce il riferimento procedurale per chiedere la disapplicazione del regime, ma nel caso concreto la società non aveva presentato la relativa istanza.
Artt. 15, 35 e 36 del D.Lgs. n. 546/1992
Sono richiamati per la decisione processuale, la pronuncia sull'appello e la regolazione delle spese.
Massime di principio
- Quando una disciplina fiscale prevede una specifica istanza di interpello o disapplicazione come strumento per superare una presunzione legale, il contribuente deve attivare tempestivamente tale procedura: in mancanza, non è normalmente possibile ottenere lo stesso risultato per la prima volta in giudizio.
- Il semplice possesso di beni produttivi o immobili locati non dimostra necessariamente l'effettiva operatività della società; occorre provare concretamente l'esercizio dell'attività e il superamento delle soglie previste dalla disciplina.
- La presenza di rapporti negoziali con soggetti collegati, come familiari dei soci, può essere valutata dall'Amministrazione come elemento contrario alla genuinità o alla piena operatività dell'organizzazione societaria.
- Un mancato conseguimento dei ricavi minimi dovuto a comportamenti volontari o evasivi non costituisce una situazione oggettiva idonea a giustificare la disapplicazione della disciplina delle società di comodo.
- In assenza dell'interpello e della dimostrazione di circostanze oggettive non imputabili al contribuente, gli avvisi fondati sul mancato superamento del test di operatività possono essere considerati legittimi.
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