Cassazione Civile, Ordinanza n. 22450/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite trae origine da un giudizio tributario avente ad oggetto il disconoscimento di un credito per imposte pagate all'estero, veicolato tramite impugnazione di una cartella di pagamento. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per asserita violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992, ritenendo l'atto di appello carente nell'esposizione sommaria dei fatti e confuso nei riferimenti alla cartella, all'anno d'imposta, agli importi e ad altri dati identificativi. Il contribuente ha proposto ricorso principale lamentando, da un lato, la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 91 c.p.c. per avere la CTR compensato le spese senza soccombenza reciproca né gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate, e, dall'altro, la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sulla compensazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale deducendo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'appello fosse invece sufficientemente chiaro e conforme ai requisiti di contenuto richiesti dalla norma. La Corte ha esaminato con priorità il ricorso incidentale e lo ha accolto, rilevando che gli errori materiali dell'atto di appello (numero della cartella, anno d'imposta e conseguenti dati di importi, sanzioni e interessi) erano superabili attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado, correttamente individuata e trascritta nelle parti essenziali; pertanto non sussisteva l'assoluta incertezza sull'oggetto del gravame richiesta per dichiarare l'inammissibilità. Accolto il ricorso incidentale, il ricorso principale è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché riesamini l'appello dell'Ufficio nel merito e provveda anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso principale del contribuente è stato dichiarato assorbito. La Corte ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello, perché gli errori materiali contenuti nell'atto erano superabili e non determinavano l'assoluta incertezza richiesta dall'art. 53 del d.lgs. 546/1992.
Norme richiamate
art. 53 del d.lgs. 546/1992
l'atto di appello è inammissibile solo se manca in modo assoluto uno degli elementi richiesti, tra cui l'esposizione sommaria dei fatti; errori materiali superabili tramite il riferimento alla sentenza di primo grado non integrano l'assoluta incertezza sull'oggetto del gravame.
art. 15 del d.lgs. 546/1992
la compensazione delle spese nel processo tributario è consentita solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
art. 91 c.p.c.
si applica la regola della soccombenza nella liquidazione delle spese, richiamata dal ricorrente principale come criterio ordinario in assenza dei presupposti per la compensazione.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la motivazione; il ricorrente principale ha dedotto la nullità per difetto assoluto di motivazione sulla compensazione delle spese.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro del dovere di motivazione della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge invocata nel primo motivo del ricorso principale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio di nullità processuale e della sentenza invocata sia per il secondo motivo del ricorso principale sia per il ricorso incidentale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello per carenza dell'esposizione sommaria dei fatti richiede una reale e assoluta incertezza sull'oggetto del gravame; semplici errori materiali su dati identificativi o importi, se superabili dal contenuto complessivo dell'atto o dal richiamo alla decisione impugnata, non bastano.
- Ai fini della valutazione della specificità dell'appello, il giudice deve considerare l'atto nel suo complesso e può coordinare gli elementi erronei con altri dati corretti presenti nell'impugnazione o nella sentenza di primo grado richiamata.
- La compensazione delle spese nel processo tributario costituisce deroga alla regola della soccombenza e richiede i presupposti tipizzati dalla legge, oltre a una motivazione espressa quando sia fondata su gravi ed eccezionali ragioni.
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