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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16784/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva respinto la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 c.p.p., di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti oggetto di due sentenze irrevocabili indicate nel provvedimento. Con un unico motivo deduceva l'erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e un vizio di motivazione, sostenendo che gli elementi valorizzati dal giudice di merito non escludessero un originario disegno criminoso unitario e che dovesse essere riconosciuta la continuazione in base a una diversa lettura delle risultanze già acquisite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo specifico e logicamente coerente sull'assenza di un unico disegno criminoso, valorizzando l'eterogeneità delle res oggetto dei reati, la distanza temporale di sette mesi tra le condotte e la mancanza di una pianificazione unitaria. Secondo la Corte, tali elementi deponevano per l'occasionalità delle condotte e rendevano indimostrata l'originaria progettazione criminosa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    disciplina la richiesta di riconoscimento della continuazione in executivis e i motivi dedotti contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione

  • art. 81 c.p.

    richiamato quale norma sulla continuazione e sul necessario unico disegno criminoso tra i reati

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione tra reati richiede la dimostrazione di un originario e concreto disegno criminoso unitario; non è sufficiente una mera ipotesi alternativa o un dubbio sulla sua esistenza.
  • In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione del giudice dell'esecuzione non può risolversi in una nuova valutazione del merito degli elementi già esaminati, se la motivazione è coerente, specifica e priva di fratture logiche.
  • Ai fini dell'art. 81 c.p., la distanza temporale tra le condotte, l'eterogeneità degli oggetti materiali dei reati e l'assenza di una pianificazione unitaria possono costituire indicatori contrari al riconoscimento del vincolo della continuazione.
  • Il principio del favor rei non consente di supplire alla mancanza di prova dell'identità del disegno criminoso quando il riconoscimento della continuazione incide sulla stabilità del giudicato sul trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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