Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 02620/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La vicenda riguarda una richiesta proposta nell'interesse del condannato davanti al giudice dell'esecuzione per ottenere la rideterminazione della pena inflitta con sentenza del Tribunale di Grosseto del 22/10/2021, divenuta irrevocabile il 14/12/2021. La domanda si fondava sull'applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni del d.l. n. 272/2005 in materia di disciplina sanzionatoria. Il Tribunale ha rigettato l'istanza ritenendo che, al momento della condanna, la sentenza costituzionale fosse già efficace e che il giudice della cognizione avrebbe potuto applicare i criteri dell'art. 2 c.p.; ha inoltre osservato che la pena irrogata era comunque compresa nella forbice edittale risultante e che eventuali censure sulla quantificazione della pena avrebbero dovuto essere dedotte con l'appello. Contro tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere nel contraddittorio tra le parti e rivalutare la sproporzione della pena, pur formalmente rientrante nei limiti edittali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione fosse adeguatamente motivata e immune da vizi logici o giuridici, avendo correttamente escluso la necessità di una rideterminazione della pena. In particolare, la Corte ha valorizzato il rilievo secondo cui la declaratoria di illegittimità costituzionale era già efficace al momento della condanna, sicché il giudice della cognizione avrebbe potuto tenerne conto; inoltre, la questione della quantificazione della pena avrebbe dovuto essere fatta valere con l'appello e non in sede esecutiva. Le doglianze del ricorrente sono state giudicate aspecifiche e assertive. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 c.p.

    Richiamato come criterio che il giudice della cognizione avrebbe potuto applicare alla luce dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, rilevante ai fini della disciplina più favorevole.

  • art. 616 c.p.p.

    Utilizzato per fondare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 1, legge 21 febbraio 2006, n. 49

    Richiamato come disposizione di conversione del d.l. n. 272/2005, oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale menzionata in sentenza.

  • d.l. 30 dicembre 2005, n. 272

    Indicato quale fonte normativa delle disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

  • artt. 4-bis e 4-vides ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272

    Menziionati come norme colpite dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, posta a base dell'istanza di rideterminazione della pena.

Massime di principio

  • La richiesta di rideterminazione della pena in sede esecutiva non è ammissibile quando la questione avrebbe dovuto essere dedotta con i mezzi di impugnazione ordinari avverso la sentenza di condanna, soprattutto se la disciplina sopravvenuta o dichiarata incostituzionale era già efficace al momento della decisione di cognizione.
  • Se il giudice dell'esecuzione motiva che la pena irrogata resta comunque compresa nella cornice edittale risultante dalla disciplina applicabile e che non vi è spazio per una nuova commisurazione, la censura in cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con tale motivazione; doglianze generiche o assertive non sono idonee a superarla.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.