Cassazione Civile, Sentenza n. 2475/2020 del 04/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato l’avviso di accertamento relativo al 2004, con cui erano state contestate operazioni IVA imponibili non fatturate per 246.672,74 euro, la mancata regolarizzazione di fatture ricevute per 256.036,58 euro e una maggiore IRAP pari a 52.426 euro. L’accertamento muoveva dalla qualificazione come cessioni in proprietà, e non come forniture «in conto lavorazione», dei materiali messi a disposizione delle imprese subappaltatrici per lavori di costruzione di una rete telefonica commissionati da Telecom; ne derivava una configurazione permutativa delle operazioni. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto l’impugnazione, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 15 novembre 2011, aveva riformato la decisione e respinto il ricorso della società. In Cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: (1) la mancata regolarizzazione delle fatture passive avrebbe potuto comportare soltanto una sanzione amministrativa, non l’obbligo di versare l’IVA dovuta dall’emittente; (2) il giudice d’appello non avrebbe spiegato perché la società dovesse fatturare i materiali alle subappaltatrici, pur fatturandoli a Telecom quando questa approvava gli stati di avanzamento, e avrebbe trascurato il divieto di applicare più volte la stessa imposta per il medesimo presupposto; (3) l’eventuale maggior ricavo ai fini IRAP sarebbe stato neutralizzato dai maggiori costi per il riacquisto dei materiali; (4) la motivazione sulla cessione dei materiali sarebbe stata insufficiente e contraddittoria, anche rispetto alla contabilità di magazzino e al riferimento al «conto lavorazione»; (5) il giudice avrebbe invertito il rapporto tra autonomia negoziale e disciplina tributaria, trascurando la necessità di accertare l’effettiva volontà negoziale alla luce delle norme IVA e dei criteri interpretativi del codice civile.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione sull’asserita illegittimità della richiesta dell’IVA per la mancata regolarizzazione delle fatture non risultava trattata nella sentenza impugnata né dedotta nei giudizi di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile quanto alla dedotta duplicazione dell’imposta, per novità della questione; quanto alle censure motivazionali, insieme al quarto motivo, è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui chiedeva una nuova valutazione dei fatti e infondato nel merito. La CTR aveva legittimamente valorizzato la detrazione, nella fatturazione delle subappaltatrici, dell’intero valore dei materiali, elemento incompatibile con la ricostruzione di una mera fornitura in conto lavorazione; il corrispettivo complessivo pagato da Telecom non dimostrava automaticamente una previa cessione dei materiali alla committente. Non era contraddittorio distinguere la veste iniziale dell’operazione dalla sostanza del trasferimento risultante al momento della fatturazione. Il terzo motivo è stato rigettato: il riacquisto dei materiali era prospettato come mera ipotesi, non esaminata in primo grado e non coerente con la ricostruzione della sentenza né con quella prospettata dalla stessa ricorrente. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso non trascriveva le clausole contrattuali necessarie a verificare la dedotta diversa volontà negoziale, in violazione del principio di autosufficienza. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione concernente la illegittimità della richiesta dell’importo, per IVA, relativo all’omessa regolarizzazione delle fatture, non risultando la predetta questione trattata nella sentenza impugnata o dedotta nei giudizi di merito.
La decisione non interpreta nel merito la disposizione: dichiara inammissibile la censura che la invocava, perché la questione era nuova in sede di legittimità.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67
Il secondo motivo è, del pari, inammissibile nella parte in cui è denunziato il vizio di violazione di legge in relazione alla questione dell’applicazione per più volte della stessa imposta in dipendenza del medesimo presupposto, non risultando alcuna deduzione o trattazione al riguardo nei gradi di merito.
La Corte non decide il merito della dedotta regola contro la duplicazione dell’imposta, poiché la relativa questione non era stata dedotta o trattata nei giudizi di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.
Il vizio motivazionale non consente alla Cassazione di rivalutare autonomamente le risultanze probatorie né di sostituire la propria ricostruzione fattuale a quella del giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
Va rigettato il terzo motivo, poichè quella del “riacquisto” dei materiali dai subappaltatori, da parte della società, è stata fatta valere quale mera ipotesi – su cui non risulta esservi stato esame in primo grado – non coerente con la ricostruzione operata nella pronuncia (onde l’ipotesi deve ritenersi implicitamente disattesa) nonchè con quella configurata nello stesso ricorso, ove è affermato che la società avrebbe ceduto i materiali prima a Telecom e poi ai subappaltatori, sicchè l’ipotetico riacquisto non troverebbe giustificazione alcuna.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando la questione, prospettata come mera ipotesi non esaminata in primo grado e incompatibile con la ricostruzione accolta, deve ritenersi implicitamente disattesa.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Il secondo motivo, nella parte in cui è denunziato il vizio di omessa ed insufficiente pronuncia su un aspetto decisivo della controversia, ed il quarto sono, da un lato, inammissibili, poichè con essi si tende, in buona sostanza, al conseguimento di una revisione del giudizio valutativo compiuto dal giudice di merito, in contrasto con i noti limiti del giudizio di legittimità.
La censura processuale non può essere utilizzata per ottenere una revisione della valutazione di merito compiuta dal giudice.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2
Inoltre, non è affetta da contraddittorietà l’affermazione che il materiale, al momento del trasferimento fosse considerato quale oggetto di cessione in conto lavorazione, e, poi, al momento della fatturazione, di una cessione in proprietà; infatti, l’espressione è chiaramente da intendersi nel senso che, al di là della veste formale dell’operazione, attraverso la detrazione in sede di fatturazione, nella sostanza, veniva a perfezionarsi un passaggio dei beni.
Ai fini della qualificazione dell’operazione imponibile, la veste formale attribuita al trasferimento non prevale sulla sostanza desumibile dalle modalità concrete di fatturazione, che nel caso attestavano il passaggio dei beni.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
Inoltre, non è affetta da contraddittorietà l’affermazione che il materiale, al momento del trasferimento fosse considerato quale oggetto di cessione in conto lavorazione, e, poi, al momento della fatturazione, di una cessione in proprietà; infatti, l’espressione è chiaramente da intendersi nel senso che, al di là della veste formale dell’operazione, attraverso la detrazione in sede di fatturazione, nella sostanza, veniva a perfezionarsi un passaggio dei beni.
La modalità di fatturazione può rilevare per accertare la natura effettiva del trasferimento e qualificare l’operazione come cessione, al di là della denominazione formale utilizzata.
artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.
E’ infine inammissibile il quinto motivo, già sol perchè non sono riportate in ricorso le clausole contrattuali che avrebbero dovuto evidenziare la sussistenza di una volontà delle parti in contrasto con quanto accertato nella sentenza impugnata (cfr., tra le altre, Cass. 15/11/2013, n. 25728, secondo cui, in ossequio al principio di autosufficienza, occorre la trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa).
La parte che denuncia l’errata interpretazione del contratto deve riportare nel ricorso le clausole rilevanti, così da consentire alla Cassazione di verificare la dedotta violazione dei criteri ermeneutici.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
E’ infine inammissibile il quinto motivo, già sol perchè non sono riportate in ricorso le clausole contrattuali che avrebbero dovuto evidenziare la sussistenza di una volontà delle parti in contrasto con quanto accertato nella sentenza impugnata (cfr., tra le altre, Cass. 15/11/2013, n. 25728, secondo cui, in ossequio al principio di autosufficienza, occorre la trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa).
La denuncia di violazione di legge fondata sull’interpretazione contrattuale è inammissibile se il ricorso non riproduce le clausole che dovrebbero dimostrare la diversa volontà negoziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il controllo sulla motivazione e sulla logicità dell’accertamento di fatto non consente una nuova valutazione autonoma delle prove né la sostituzione del giudizio di merito con una diversa ricostruzione dei fatti.
- La qualificazione di un trasferimento ai fini IVA deve considerare la sostanza economica risultante dalle concrete modalità dell’operazione; la detrazione in fattura dell’intero valore dei materiali può costituire elemento incompatibile con una mera fornitura in conto lavorazione e indicativo del passaggio dei beni.
- La censura di omessa pronuncia non è fondata quando la questione dedotta come ipotesi è incompatibile con la ricostruzione accolta e deve ritenersi implicitamente disattesa.
- Chi denuncia in Cassazione l’erronea interpretazione di un contratto deve riprodurre nel ricorso le clausole rilevanti, affinché la Corte possa verificare la difformità tra la volontà negoziale dedotta e quella accertata dal giudice di merito.
- Le questioni non dedotte né trattate nei giudizi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione.
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