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Sentenza

Sentenza n. 8766/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento quanto al ricorso n. 11335 del 2022: del DM del Ministero dell'Interno datato 31.5.2022 di rigetto della domanda di cittadinanza K10/-OMISSIS- quanto al ricorso n. 11337 del 2022: del DM del Ministero dell'Interno del 31.5.2022 di rigetto della domanda di cittadinanza K10/-OMISSIS- quanto al ricorso n. 11338 del 2022: del DM del Ministero dell'Interno del 31.5.2022 di rigetto della domanda di cittadinanza K10/-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202211338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Tre decreti ministeriali del 31 maggio 2022 di rigetto delle domande di concessione della cittadinanza italiana per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato i dinieghi di cittadinanza adottati ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, deducendo violazione della disciplina sulla concessione della cittadinanza e degli obblighi di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria e difetto assoluto di istruttoria. In particolare, hanno contestato che il diniego fosse fondato su elementi riferiti al padre, ritenuto fonte di possibile pericolo per la sicurezza della Repubblica, evidenziando la propria integrazione sociale, lo status di rifugiato del padre, l'assenza di precedenti penali propri e dei familiari e il fatto che altri due figli del medesimo genitore avessero acquisito la cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età. A seguito dell'ordinanza istruttoria, l'Amministrazione ha depositato, con le cautele necessarie, gli atti informativi riservati posti a fondamento dei dinieghi. Da tali atti risultava che il padre aveva fatto parte di un gruppo di combattimento nel Paese d'origine, aveva frequentato anche dopo l'ingresso in Italia brevi corsi di addestramento ed era stato segnalato per contatti con fondamentalisti islamici dei Balcani, sospettati di avere pianificato un attentato a un'ambasciata americana, nonché con trafficanti di armi.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti e tre i ricorsi riuniti e compensato le spese. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza per residenza comporti un'ampia, anzi amplissima, discrezionalità amministrativa e costituisca un atto di alta amministrazione, nel quale l'interesse del richiedente deve essere bilanciato con l'interesse pubblico all'inserimento nella comunità nazionale e alla tutela della sicurezza dello Stato. Il diniego può fondarsi anche su situazioni di pericolo soltanto potenziale e su elementi riferiti a familiari stretti, quando il rapporto familiare consenta una prognosi attendibile di possibile agevolazione, anche indiretta, di attività pericolose. Nel caso concreto, le informazioni provenienti dagli organismi di sicurezza dello Stato sono state ritenute ufficiali e attendibili; il Ministero poteva fondarsi su di esse senza disporre di una prova penale o di una certezza oltre ogni ragionevole dubbio. È stata ritenuta sufficiente una prognosi secondo il criterio del più probabile che non e, in materia di sicurezza nazionale, anche una situazione di dubbio ragionevole circa l'assenza di pericolo può giustificare il diniego. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il richiamo per relationem agli elementi sfavorevoli contenuti nelle informative riservate, senza necessità di indicare analiticamente tutte le fonti, i fatti e le valutazioni interne, purché sia comprensibile l'iter logico seguito. La tutela del diritto di difesa è stata ritenuta assicurata dall'eventuale ostensione giudiziale degli atti classificati, con le cautele disposte dal giudice. Lo status di rifugiato del padre e l'acquisizione automatica della cittadinanza da parte di altri figli nati in Italia non sono stati ritenuti elementi idonei a superare la valutazione negativa: quest'ultima acquisizione opera infatti ope legis e senza discrezionalità amministrativa, mentre la domanda delle ricorrenti era soggetta a valutazione discrezionale. L'assenza di reati a carico delle ricorrenti e degli altri familiari non è stata ritenuta dirimente, poiché il diniego non ha natura sanzionatoria ma preventiva. La decisione è stata adottata con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: … f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza legale decennale costituisce un presupposto per la proposizione della domanda, ma la concessione della cittadinanza resta affidata a un'ampia valutazione discrezionale sull'inserimento nella comunità nazionale e sull'assenza di rischi per la sicurezza della Repubblica.

  • art. 3 l. 241/1990

    Nei dinieghi fondati su ragioni di sicurezza della Repubblica, l'obbligo di motivazione è assolto quando il provvedimento consente di ricostruire l'iter logico della decisione; è ammissibile il richiamo per relationem a informative riservate, senza analitica esposizione delle fonti e dei fatti classificati.

  • art. 4 l. 91/1992

    L'acquisto della cittadinanza da parte di soggetti nati in Italia al raggiungimento della maggiore età, a seguito della manifestazione di volontà prevista dalla legge, opera automaticamente e non implica una valutazione discrezionale comparabile a quella richiesta per la naturalizzazione ai sensi dell'art. 9.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela delle generalità e dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è subordinata a un'ampia discrezionalità amministrativa: la residenza legale decennale è soltanto un presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione.
  • Nel procedimento di naturalizzazione, la valutazione sulla sicurezza della Repubblica può riguardare anche elementi riferiti a familiari stretti del richiedente, quando il rapporto familiare consenta, secondo una prognosi probabilistica, di ravvisare un rischio di agevolazione anche indiretta di attività pericolose.
  • Quando il diniego di cittadinanza è fondato su informative riservate degli organismi di sicurezza, è sufficiente una motivazione che renda comprensibile il percorso logico della decisione; il richiamo per relationem alle informative può essere adeguato anche senza la divulgazione analitica delle fonti e dei fatti classificati.
  • In materia di sicurezza nazionale, il diniego preventivo di cittadinanza non richiede la prova di concreti reati, di una responsabilità penale o di un pericolo certo oltre ogni ragionevole dubbio: è sufficiente una prognosi attendibile, secondo il criterio del più probabile che non, circa la possibile sussistenza di un rischio per la sicurezza dello Stato.
  • Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato costituiscono fonte ufficiale e, salvo specifiche ragioni contrarie, possono essere poste a fondamento della valutazione ministeriale di pericolosità senza che il Ministero debba disattenderle o sostituirvi un autonomo accertamento investigativo.
  • L'ostensione giudiziale degli atti riservati, disposta con le cautele necessarie alla protezione delle fonti e delle attività di intelligence, assicura il diritto di difesa senza imporre all'Amministrazione di divulgare integralmente tali elementi nel provvedimento di diniego.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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