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Sentenza

Sentenza n. 1507/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento comunicato in data 30.08.2023, dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” in persona del Dirigente Scolastico; - di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi; - nonché per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico e per l’intero ciclo;

Giustizia amministrativa202304300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell'istituzione scolastica comunicato il 30 agosto 2023, relativo all'assegnazione delle ore di sostegno al minore

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore, ha impugnato il provvedimento con cui l'istituzione scolastica aveva assegnato al figlio 18 ore di sostegno, chiedendo l'annullamento dell'atto e il riconoscimento del diritto a un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per tutta la durata dell'orario scolastico e per l'intero ciclo. In sede cautelare il TAR aveva rilevato che dal verbale del GLO, sottoscritto anche dalla madre, risultava che le 18 ore proposte erano state ritenute sufficienti rispetto al monte ore frequentato dal minore. Aveva inoltre ritenuto insufficiente, ai fini della dimostrazione della necessità di un numero maggiore di ore, la sola documentazione INPS attestante la situazione di grave handicap, priva anche della diagnosi funzionale. Nel merito, il giudice ha rilevato che il ricorso riguardava l'anno scolastico 2023-2024, ormai concluso al momento della decisione, e ha prospettato alle parti la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudizio ha inoltre erroneamente coinvolto un circolo didattico nel quale il minore non aveva mai studiato.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio il circolo didattico erroneamente indicato come resistente, poiché il minore non lo aveva mai frequentato. Quanto alla domanda residua, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: essendo concluso l'anno scolastico cui si riferiva l'impugnazione, non era più conseguibile alcuna utilità concreta, strumentale o morale dall'eventuale annullamento dell'atto. Il giudice ha escluso anche la possibilità di riconoscere il sostegno integrale per l'intero ciclo scolastico, poiché ciò avrebbe richiesto una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    possibile improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    Il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti la possibile definizione del giudizio per una ragione rilevata d'ufficio, quale la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 3, comma 3, l. n. 104/1992

    situazione di grave handicap

    La disposizione è richiamata quale riferimento alla condizione di handicap grave del minore, ma la relativa documentazione, da sola e in assenza di ulteriori elementi funzionali, non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la necessità delle ore di sostegno richieste.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando il ricorso contro l'assegnazione delle ore di sostegno riguarda uno specifico anno scolastico ormai concluso, il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse se il ricorrente non può più conseguire alcuna utilità concreta, strumentale o morale dall'eventuale annullamento dell'atto.
  • La domanda volta a ottenere il riconoscimento del sostegno integrale per l'intero ciclo scolastico non può essere accolta se pretende una pronuncia anticipata su poteri amministrativi non ancora esercitati per i successivi anni scolastici.
  • La sola attestazione della condizione di handicap grave, ove non accompagnata dalla diagnosi funzionale o da ulteriori elementi idonei a dimostrare il fabbisogno concreto, non prova necessariamente la necessità del numero massimo di ore di sostegno richiesto.
  • L'amministrazione o l'istituzione erroneamente indicata come resistente deve essere estromessa dal giudizio quando dagli atti risulta che non ha adottato l'atto impugnato e che l'alunno non ha mai frequentato la relativa struttura scolastica.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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