Sentenza n. 1507/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento comunicato in data 30.08.2023, dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” in persona del Dirigente Scolastico; - di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi; - nonché per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico e per l’intero ciclo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell'istituzione scolastica comunicato il 30 agosto 2023, relativo all'assegnazione delle ore di sostegno al minore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore, ha impugnato il provvedimento con cui l'istituzione scolastica aveva assegnato al figlio 18 ore di sostegno, chiedendo l'annullamento dell'atto e il riconoscimento del diritto a un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per tutta la durata dell'orario scolastico e per l'intero ciclo. In sede cautelare il TAR aveva rilevato che dal verbale del GLO, sottoscritto anche dalla madre, risultava che le 18 ore proposte erano state ritenute sufficienti rispetto al monte ore frequentato dal minore. Aveva inoltre ritenuto insufficiente, ai fini della dimostrazione della necessità di un numero maggiore di ore, la sola documentazione INPS attestante la situazione di grave handicap, priva anche della diagnosi funzionale. Nel merito, il giudice ha rilevato che il ricorso riguardava l'anno scolastico 2023-2024, ormai concluso al momento della decisione, e ha prospettato alle parti la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudizio ha inoltre erroneamente coinvolto un circolo didattico nel quale il minore non aveva mai studiato.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio il circolo didattico erroneamente indicato come resistente, poiché il minore non lo aveva mai frequentato. Quanto alla domanda residua, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: essendo concluso l'anno scolastico cui si riferiva l'impugnazione, non era più conseguibile alcuna utilità concreta, strumentale o morale dall'eventuale annullamento dell'atto. Il giudice ha escluso anche la possibilità di riconoscere il sostegno integrale per l'intero ciclo scolastico, poiché ciò avrebbe richiesto una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
possibile improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
Il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti la possibile definizione del giudizio per una ragione rilevata d'ufficio, quale la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 3, comma 3, l. n. 104/1992
situazione di grave handicap
La disposizione è richiamata quale riferimento alla condizione di handicap grave del minore, ma la relativa documentazione, da sola e in assenza di ulteriori elementi funzionali, non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la necessità delle ore di sostegno richieste.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando il ricorso contro l'assegnazione delle ore di sostegno riguarda uno specifico anno scolastico ormai concluso, il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse se il ricorrente non può più conseguire alcuna utilità concreta, strumentale o morale dall'eventuale annullamento dell'atto.
- La domanda volta a ottenere il riconoscimento del sostegno integrale per l'intero ciclo scolastico non può essere accolta se pretende una pronuncia anticipata su poteri amministrativi non ancora esercitati per i successivi anni scolastici.
- La sola attestazione della condizione di handicap grave, ove non accompagnata dalla diagnosi funzionale o da ulteriori elementi idonei a dimostrare il fabbisogno concreto, non prova necessariamente la necessità del numero massimo di ore di sostegno richiesto.
- L'amministrazione o l'istituzione erroneamente indicata come resistente deve essere estromessa dal giudizio quando dagli atti risulta che non ha adottato l'atto impugnato e che l'alunno non ha mai frequentato la relativa struttura scolastica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 478/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 479/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 480/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 481/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 482/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 483/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →