Sentenza n. 1081/2026 - Catania, Sezione 4
per l’accertamento del silenzio inadempimento dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catania, dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia nonché del RUP della gara indetta per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli, oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ambito provinciale di Catania, sulle istanze trasmesse in data 5 maggio 2025 e 5 giugno 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente serbato sulle istanze volte a ottenere la risoluzione del contratto con l'aggiudicataria, ai fini dello scorrimento della graduatoria o della rinnovazione della gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente, partecipante alla gara per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli ai sensi dell'art. 214-bis del d.lgs. n. 285/1992, aveva contestato in precedenza la scelta dell'amministrazione di applicare all'aggiudicataria una sanzione pecuniaria, senza risolvere il contratto. Dopo che il TAR aveva rilevato la necessità di una specifica istanza del terzo interessato alla risoluzione contrattuale e alla conseguente riedizione della gara o allo scorrimento della graduatoria, l'impresa ha presentato diffide alle amministrazioni chiedendo l'adozione di un provvedimento espresso. Ha quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. La controinteressata ha eccepito il difetto di legittimazione attiva. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità, poiché l'Agenzia del Demanio aveva riscontrato le istanze prima della notifica del ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Il giudice ha applicato il consolidato principio secondo cui l'azione avverso il silenzio presuppone che l'inerzia dell'amministrazione perduri fino alla decisione. Nel caso concreto, l'Agenzia del Demanio aveva risposto alla diffida del 2 maggio 2025 con PEC dell'11 giugno 2025, richiamando le valutazioni del RUP e l'applicazione della sanzione pecuniaria del 5% all'aggiudicataria, e aveva ulteriormente riscontrato la successiva diffida con PEC del 20 giugno 2025, ribadendo la piena condivisione delle determinazioni del RUP. Tali note sono state ritenute risposte alle istanze, idonee a far venir meno l'inerzia prima della proposizione del ricorso. Se la ricorrente le avesse ritenute non esaustive o insufficientemente motivate, avrebbe dovuto impugnarle per difetto di motivazione, non proporre un'azione contro il silenzio. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 214-bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Individua la disciplina del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca; è richiamata per identificare l'oggetto della gara, ma non costituisce la ragione decisiva della pronuncia.
art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241
È richiamato con riferimento alla precedente contestazione della carenza motivazionale del provvedimento che aveva applicato la sanzione pecuniaria senza disporre la risoluzione del contratto; la presente decisione non esamina nel merito tale profilo.
art. 31 c.p.a.
Costituisce, insieme all'art. 117 c.p.a., la base processuale dell'azione proposta per ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
La condanna dell'amministrazione a provvedere presuppone che l'inerzia perduri al momento della decisione; una risposta esplicita intervenuta prima della proposizione del ricorso elimina l'interesse all'azione e determina l'inammissibilità per carenza originaria di interesse.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento è ammissibile solo se l'inerzia dell'amministrazione persiste sino al momento della decisione; il permanere dell'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione.
- Quando l'amministrazione adotta un provvedimento o un comportamento espresso in risposta all'istanza prima della proposizione del ricorso, l'azione avverso il silenzio è inammissibile per carenza originaria di interesse. Se la risposta interviene dopo la proposizione del ricorso, l'azione diviene invece improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo la diversa tutela impugnatoria eventualmente esperibile contro l'atto.
- Una risposta amministrativa che confermi le determinazioni già assunte dall'amministrazione e dia conto, anche mediante richiamo alle valutazioni dell'organo competente, dell'esito dell'istanza è sufficiente a far venir meno il silenzio; l'eventuale insoddisfazione circa il contenuto o la motivazione deve essere fatta valere mediante impugnazione della risposta, non mediante il rito sul silenzio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 764/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 765/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 766/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 767/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 768/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 769/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →