Cassazione Civile, Ordinanza n. 31159/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che aveva ottenuto in primo e secondo grado l’accertamento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia per invalidità, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, sulla base del requisito sanitario valutato secondo la L. n. 118 del 1971. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito nella L. n. 122 del 2010. Secondo l’ente, la norma sulle c.d. finestre mobili per le pensioni di vecchiaia andrebbe interpretata in senso letterale e includerebbe anche la pensione anticipata per invalidi, poiché il riferimento agli "specifici ordinamenti" dovrebbe ricomprendere anche questo regime pensionistico; la disciplina successiva del D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5, non sarebbe comunque applicabile al caso. La controricorrente ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’INPS. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità rientra nel meccanismo delle finestre mobili previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. in L. n. 122 del 2010. Ha inoltre precisato che la disciplina sopravvenuta del D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5, conv. in L. n. 214 del 2011, non è applicabile alla fattispecie, perché ha inciso solo sui soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti dai commi successivi della stessa norma, senza menzionare i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8
Norma invocata per il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia in presenza del requisito sanitario.
L. n. 118 del 1971
Utilizzata come parametro per la valutazione del requisito sanitario richiesto per la prestazione pensionistica.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Fondamento formale del motivo di ricorso per cassazione, dedotto per violazione di legge.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12
La Corte lo interpreta nel senso che le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità sono incluse nel sistema delle finestre mobili.
L. 30 luglio 2010, n. 122
Legge di conversione del D.L. n. 78 del 2010; conferma la disciplina delle finestre mobili richiamata dalla Corte.
D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5
La Corte esclude la sua applicabilità al caso, perché il successivo intervento normativo non ha riguardato i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità.
L. n. 214 del 2011
Legge di conversione del D.L. n. 201 del 2011; rilevante solo come fonte della norma ritenuta non applicabile alla fattispecie.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato nel procedimento camerale per la proposta comunicata alle parti.
Massime di principio
- Le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità rientrano nel meccanismo delle finestre mobili previsto dalla disciplina del 2010, salvo diversa espressa previsione legislativa.
- La sopravvenuta abolizione o modifica delle finestre di pensionamento non si estende automaticamente a categorie non menzionate dalla nuova disciplina, quando il legislatore abbia ridefinito solo i requisiti di altri trattamenti pensionistici.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge è fondata solo se la corretta interpretazione della norma conduce a una soluzione incompatibile con quella adottata dal giudice di merito.
- Il rinvio a "specifici ordinamenti" non consente, da solo, di escludere un regime pensionistico dalla disciplina generale quando il testo normativo e l’orientamento di legittimità lo ricomprendono espressamente.
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