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Sentenza

Sentenza n. 748/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia.

Giustizia amministrativa202503116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Pavia che aveva ordinato l'attribuzione di € 2.500,00 mediante carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza passata in giudicato della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia, notificata all'Amministrazione, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma complessiva di € 2.500,00 mediante la carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Deduceva l'inadempimento del Ministero e chiedeva l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e la condanna alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile perché, successivamente alla sua proposizione, il Ministero ha eseguito il giudicato mediante il caricamento di € 2.500,00 sulla carta elettronica della ricorrente, come rappresentato dalla stessa parte. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa ha eliminato l'interesse alla prosecuzione dell'azione di ottemperanza. Poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese del giudizio a carico dell'Amministrazione, liquidandole in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione individua la carta elettronica mediante la quale doveva essere attribuita alla docente la somma riconosciuta dal giudicato.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Sono richiamati per la regolazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato in relazione all'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • La sopravvenuta esecuzione integrale del giudicato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, determina l'improcedibilità dell'azione per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando l'Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico, poiché la necessità del ricorso è stata determinata dall'originaria inerzia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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