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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29312/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rovigo nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 95 del D.P.R. n. 115 del 2002. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione su tre profili: insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Quanto al primo punto, il ricorrente sosteneva di non avere agito con dolo; quanto al secondo, lamentava che il giudice di appello non avesse applicato le nuove pene sostitutive; quanto al terzo, contestava il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'elemento soggettivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e congruo l'esclusione dell'asserita inconsapevolezza: l'imputato aveva dichiarato di non avere alcun reddito, mentre dagli accertamenti risultavano redditi da lavoro pari a euro 13.393,00, circostanza incompatibile con la dedotta ignoranza. Sul tema della conversione della pena, la Corte ha rilevato che il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi sulle pene sostitutive solo se l'imputato ne faccia richiesta, almeno entro l'udienza di discussione. Quanto alle attenuanti generiche, ha ribadito che il diniego può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., la sola incensuratezza non basta; la Corte di merito aveva correttamente valorizzato l'assenza di elementi favorevoli e il disvalore della condotta. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; il testo non specifica la fattispecie tipica, ma la sentenza ne conferma la sussistenza in concreto.

  • art. 20-bis c.p.

    le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi richiedono, per la decisione del giudice di appello, una richiesta dell'imputato da formulare al più tardi nel corso dell'udienza di discussione.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    la richiesta sulle pene sostitutive non deve necessariamente essere proposta con l'atto di appello o con i motivi nuovi, ma comunque entro l'udienza di discussione.

  • art. 62-bis c.p.

    il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; la sola incensuratezza non è più sufficiente dopo la riforma del 2008.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008, n. 125

    riforma richiamata per ribadire che, ai fini delle attenuanti generiche, non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.

Massime di principio

  • Nella valutazione del dolo generico, il giudice può inferirne la sussistenza anche da una marcata discrasia tra quanto dichiarato dall'imputato e i dati oggettivi accertati, purché la motivazione sia logica e congrua.
  • Le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi possono essere esaminate dal giudice d'appello solo se vi sia una richiesta dell'imputato, che può essere formulata fino all'udienza di discussione, ma non può mancare del tutto.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi valorizzabili; la mera incensuratezza non impone più la concessione della diminuente.
  • Quando il ricorso per cassazione ripropone doglianze già esaminate e motivate congruamente dai giudici di merito, la censura può essere dichiarata manifestamente infondata e il ricorso dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioniPena e commisurazioneElemento soggettivoCircostanze del reato
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiDolo eventuale

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