Cassazione Civile, Ordinanza n. 35986/2023 del 27/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento relativa a IRPEF per l’anno d’imposta 2002. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto. L’Agenzia aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile per mancato deposito della ricevuta postale di spedizione. Avverso tale decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel giudizio di legittimità il contribuente ha depositato istanza di definizione agevolata ex L. 197/2022, con quietanza del pagamento della prima rata, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto che la cartella oggetto del giudizio rientrava tra gli atti inseriti nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, circostanza ritenuta idonea a documentare la regolare definizione della controversia nelle forme della definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 e seguenti, della L. n. 197 del 2022, in assenza di diniego ex comma 200. Ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi del comma 198 della medesima disposizione, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 380 bis.1 c.p.c.
camera di consiglio in prossimità della quale il controricorrente ha depositato memoria
norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 1, commi 186-202, L. 29 dicembre 2022, n. 197
istanza di definizione agevolata
la definizione agevolata della controversia comporta, se regolarmente perfezionata, l’estinzione del processo.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
ai sensi del comma 198 ... il processo è estinto
la regolare definizione della lite determina l’estinzione del processo; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 1, comma 200, L. 29 dicembre 2022, n. 197
assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200
in mancanza di diniego, la definizione agevolata produce i suoi effetti estintivi.
art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3
l’inserimento nell’elenco è valorizzato come indice della definizione della controversia e consente la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria rientra tra quelle definite con la procedura agevolata prevista dalla L. n. 197 del 2022 e risulta inserita nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione, la Corte può dichiarare l’estinzione del processo di legittimità senza affrontare il merito del ricorso.
- La regolare presentazione dell’istanza di definizione agevolata, accompagnata dal pagamento dovuto e in assenza di diniego, è sufficiente a integrare il presupposto estintivo del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale richiamata dalla Corte.
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