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Sentenza

Sentenza n. 14464/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento - della Graduatoria finale di merito, pubblicata il 16 dicembre 2024 con provvedimento prot. 765787/RU, della «procedura selettiva interna per la progressione di 839 unità di personale dall’Area Assistenti all’Area Funzionari – di cui 9 per gli uffici ubicati nella Provincia Autonoma di Bolzano – riservata ai dipendenti di ruolo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nell’Area Assistenti», Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo, nella parte in cui l’odierno ricorrente non risulta collocato nella posizione legittimamente spettante, a causa del punteggio attribuitogli per i titoli in suo possesso; - del provvedimento 806183/RU del 23 dicembre 2024, con cui la p.a. ha autorizzato lo scorrimento delle graduatorie di merito della procedura selettiva de qua, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - del provvedimento 840219/RU del 30 dicembre 2024, con cui la p.a. ha autorizzato un ulteriore scorrimento delle graduatorie di merito della procedura selettiva de qua, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - dell’Avviso pubblicato in data 17 dicembre 2024 sul sito web ufficiale della p.a. intimata, con cui sono stati convocati i vincitori della selezione de qua, ai fini della stipula del contratto di lavoro, nella parte in cui, di fatto, esclude l’odierno ricorrente; - dell’Avviso del 23 dicembre 2024, con cui la p.a. ha convocato i candidati individuati a seguito di scorrimento della selezione de qua ai fini della stipula del contratto di lavoro, nella parte in cui, di fatto, esclude l’odierno ricorrente; - del punteggio finale, pari a 65,38 punti complessivi, assegnato a parte ricorrente, giacché viziato dall’erronea valutazione dei titoli in suo possesso; - dell’art. 5 del Bando della «procedura selettiva interna per la progressione di 839 unità di personale dall’Area Assistenti all’Area Funzionari – di cui 9 per gli uffici ubicati nella Provincia Autonoma di Bolzano – riservata ai dipendenti di ruolo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nell’Area Assistenti», nella parte in cui attribuisce un peso eccessivo e sproporzionato ai titoli di servizio dichiarato dai candidati; - dell’art. 7 del Bando della «procedura selettiva interna per la progressione di 839 unità di personale dall’Area Assistenti all’Area Funzionari – di cui 9 per gli uffici ubicati nella Provincia Autonoma di Bolzano – riservata ai dipendenti di ruolo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nell’Area Assistenti», nella parte in cui prevede un criterio di preferenza a parità di punteggio che si pone in contrasto con la normativa di settore; - del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella parte in cui dovesse risultare lesivo dell’interesse dell’odierno ricorrente ed in contrasto con le norme di legge; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente di essere collocata nella graduatoria della «procedura selettiva interna per la progressione di 839 unità di personale dall’Area Assistenti all’Area Funzionari – di cui 9 per gli uffici ubicati nella Provincia Autonoma di Bolzano – riservata ai dipendenti di ruolo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nell’Area Assistenti», nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, previa rinnovazione del giudizio in relazione ai titoli dichiarati, a cagione del rilievo sproporzionato assunto dai titoli in possesso dei candidati; e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rimodulazione del punteggio conseguito da parte ricorrente, viziato dallo sproporzionato peso assegnato ai titoli, e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa assegnazione a suo favore della posizione lavorativa bandita.

Giustizia amministrativa202502634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e atti conseguenti della procedura interna per la progressione di 839 dipendenti dall’Area Assistenti all’Area Funzionari, nonché punteggio individuale e disposizioni del bando sui criteri di valutazione dei titoli e di preferenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione datrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante alla procedura interna riservata ai dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha contestato la graduatoria nella parte in cui gli ha attribuito 65,38 punti, collocandolo al 142° posto per la Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo, a fronte dell’ultimo vincitore con 73,25 punti. Ha dedotto due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 35, commi 3, lett. e-ter), e 5.2, d.lgs. 165/2001 e della direttiva n. 3/2018, nonché violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e merito, difetto di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione. In particolare, ha censurato la distribuzione dei punteggi prevista dall’art. 5 del bando: 24 punti per il diploma, 26 per la laurea triennale, 27 per la laurea magistrale o equivalente, 1,5 punti per ogni anno di servizio, fino a un massimo di 40 punti per il curriculum. Secondo il ricorrente, il peso attribuito al diploma, che costituiva anche requisito di partecipazione, e soprattutto all’anzianità di servizio avrebbe favorito i candidati più anziani e penalizzato la formazione universitaria, risultando sproporzionato e contrario ai principi di uguaglianza e parità di accesso. Con il secondo motivo ha contestato l’art. 7, comma 3, del bando, che prevedeva la maggiore anzianità anagrafica quale criterio di preferenza a parità di punteggio, deducendo il contrasto con l’art. 5, comma 4, lett. p), d.P.R. 487/1994, che prevede invece la minore età anagrafica, nonché con l’art. 6 della direttiva 2000/78/CE e con i principi di proporzionalità e non discriminazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa al punteggio per i titoli di studio, rilevando che il bando differenziava comunque il diploma dalla laurea triennale e da quella magistrale o equivalente, riconoscendo inoltre punteggi aggiuntivi per i titoli post lauream. Il punteggio di 24 punti attribuito al diploma non impediva quindi ai candidati con maggiore formazione accademica di ottenere un punteggio superiore. Ha respinto anche la contestazione relativa alla valorizzazione del servizio. La procedura era una progressione verticale interna, riservata a dipendenti già appartenenti al ruolo dell’Agenzia, e non un concorso aperto all’accesso esterno al pubblico impiego. In tale contesto era ragionevole valorizzare l’esperienza maturata nell’Area Assistenti, coerentemente con la finalità di comparare candidati che avrebbero continuato il rapporto di servizio transitando all’Area Funzionari. Il giudice ha inoltre osservato che il bando attribuiva complessivamente 30 punti su 40 ai titoli di studio e che anche i candidati con titolo superiore al diploma, ma con minore esperienza, potevano conseguire un punteggio elevato. Ha escluso la violazione dell’art. 35, comma 5.2, d.lgs. 165/2001 e della direttiva n. 3/2018, ritenendo tali previsioni riferite ai concorsi pubblici e non alle selezioni meramente interne. Per le medesime ragioni ha escluso la violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. Il secondo motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: una volta respinta la censura principale, il ricorrente sarebbe comunque rimasto al 142° posto, sicché l’applicazione del criterio di preferenza relativo all’età non era stata determinante per la mancata vittoria. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    Il giudice ha escluso che la distribuzione dei punteggi nella procedura interna determinasse una violazione del principio di uguaglianza.

  • art. 51 Cost.

    Il giudice ha ritenuto non leso il principio di parità di accesso agli impieghi pubblici, trattandosi di progressione verticale riservata a dipendenti già appartenenti all’amministrazione.

  • art. 97 Cost.

    La parametrazione dei punteggi è stata ritenuta ragionevole e coerente con la natura della procedura interna e con le esigenze di buon andamento e imparzialità.

  • art. 35, commi 3, lett. e-ter), e 5.2, d.lgs. 165/2001

    Le previsioni richiamate dal ricorrente sono state ritenute riferibili ai concorsi pubblici e non applicabili alle selezioni meramente interne di progressione verticale.

  • direttiva n. 3/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione

    Il giudice ha escluso l’applicabilità alla procedura interna, considerandola riferita ai concorsi pubblici.

  • art. 5 d.P.R. 487/1994

    A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l’ordine di preferenza dei titoli è il seguente: [...] p) minore età anagrafica.

    La norma è stata invocata per contestare il criterio del bando che attribuiva preferenza alla maggiore anzianità anagrafica; il giudice non ha esaminato nel merito la censura, dichiarandola improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 6 direttiva 2000/78/CE

    La norma è stata invocata per dedurre l’illegittimità della preferenza fondata sull’età; il profilo non è stato esaminato nel merito per carenza sopravvenuta di interesse.

  • art. 30 c.p.a.

    Il ricorrente aveva chiesto il risarcimento in forma specifica, ma la domanda non è stata accolta, in quanto il ricorso è stato respinto.

Massime di principio

  • Nelle procedure di progressione verticale riservate a dipendenti già appartenenti all’amministrazione, è legittimo attribuire un peso significativo all’esperienza professionale maturata nell’area di provenienza, poiché tale esperienza è coerente con la finalità di valorizzare competenze già acquisite nello specifico contesto organizzativo.
  • La maggiore valorizzazione del servizio rispetto ai singoli titoli di studio non è irragionevole, in una selezione interna, quando la disciplina di gara mantiene comunque una differenziazione tra diploma, laurea triennale e laurea magistrale e consente ai candidati con superiore formazione accademica di conseguire un punteggio maggiore per tale voce.
  • Le disposizioni normative e gli indirizzi amministrativi riferiti ai concorsi pubblici aperti all’esterno non si applicano automaticamente alle procedure selettive meramente interne per progressione verticale, aventi diversa natura e finalità.
  • Una censura relativa a un criterio di preferenza nella graduatoria è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, anche eliminando o modificando quel criterio, il ricorrente non potrebbe conseguire una posizione utile per effetto del rigetto delle censure concernenti la determinazione del punteggio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesseEccesso di potere

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