Cassazione Penale, Sentenza n. 5637/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per appropriazione indebita in concorso, deducendo due motivi. Primo motivo: violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. per la mancata notifica dell'ordinanza di rinvio dell'udienza di trattazione del 27/01/2023 (rinvio dovuto al mancato rispetto del termine dilatorio di 20 giorni previsto dall'art. 601 c.p.p.) in funzione della celebrazione cartolare (art. 23‑bis L. n.176/2020); il difensore non era presente al momento dell'adozione del provvedimento e ha appreso dell'udienza del 15/03/2023 solo con la notifica della sentenza, con conseguente lesione del diritto di difesa. Secondo motivo: carenza di motivazione della Corte d'appello rispetto alla censura in appello sulla mancata valutazione delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato in primo grado, che affermava di aver consegnato la somma al coimputato senza sapere che questo non l'aveva versata alla SIAE.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la decisione di rinviare la trattazione cartolare non è stata notificata né all'imputato né al difensore e ciò ha pregiudicato il diritto di partecipazione al giudizio. La Cassazione ha ritenuto necessaria la notifica dell'ordinanza di rinvio quando il termine dilatorio di 20 giorni (art. 601 c.p.p.) è stato tempestivamente eccepito, richiamando la giurisprudenza consolidata. Per la valenza assorbente del primo motivo non è stata esaminata la seconda censura. Esito: annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Norme richiamate
artt. 110, 117 e 314, primo comma, cod. pen.
Norme sostanziali che indicano la fattispecie contestata (concorso di persone e reato di appropriazione indebita); utilizzate per descrivere l'imputazione nei confronti del Martone.
art. 323-bis cod. pen.
Norma relativa a circostanze attenuanti richiamata nella sentenza di primo grado quale attenuante riconosciuta.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Norme sulla notificazione e comunicazione degli atti processuali: la Corte ha ritenuto che la mancata notifica dell'ordinanza di rinvio abbia violato le garanzie difensive, determinando nullità dell'atto impugnato.
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Disposizione sul termine dilatorio di 20 giorni per l'appello; la violazione del termine, tempestivamente eccepita, impone obblighi di notifica dell'ordinanza di rinvio per evitare nullità e garantire la partecipazione dell'imputato.
art. 23-bis, L. n.176/2020
Norma che ha introdotto la possibilità del giudizio cartolare; la Corte ha sottolineato che, anche nel rito cartolare, la mancata comunicazione di rinvio può pregiudicare il diritto di difesa quando il difensore non è presente al momento dell'adozione del provvedimento.
art. 420‑bis, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata per spiegare i limiti della rappresentanza dell'imputato da parte del difensore: la rappresentanza sussiste nei casi previsti dalla legge (assenza), ma non può supplire all'assenza della notifica della citazione per mancato rispetto del termine a comparire.
art. 420‑quater, comma 2 (versione previgente)
Citata storicamente per chiarire che la possibilità di procedere in assenza dell'imputato è regolata strettamente e non consente di ritenere sussistente il controllo richiesto in caso di notifiche omesse.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020 (Chiavaro, Rv. 278707‑01)
Principio consolidato secondo cui, in caso di rinvio per inosservanza del termine dilatorio di 20 giorni e sua tempestiva eccezione, non è sufficiente solo il rinvio con concessione di un nuovo termine, ma è necessaria la notifica dell'ordinanza di rinvio all'imputato non comparso.
Massime di principio
- Se in un procedimento d'appello viene eccepita tempestivamente l'inosservanza del termine dilatorio di 20 giorni (art. 601 c.p.p.), il rinvio dell'udienza comporta l'obbligo di notificare l'ordinanza di rinvio anche all'imputato non comparso; la mancata notifica può determinare la nullità e l'annullamento della sentenza impugnata.
- Nel rito cartolare (art. 23‑bis L. n.176/2020) la natura non presenziale non esonera la Corte dall'obbligo di garantire le comunicazioni indispensabili alla partecipazione e alla difesa; l'assenza del difensore al momento dell'adozione del provvedimento non vale come ricezione dell'atto se non è intervenuta apposita notifica.
- Il difensore non può essere considerato automaticamente rappresentante dell'imputato quando la nullità o l'omessa notifica riguarda la citazione a comparire per il rispetto del termine dilatorio; la rappresentanza opera nei casi espressamente previsti dalla legge (es. art. 420‑bis) e non sostituisce la necessità di informare direttamente l'imputato.
- Quando un motivo di impugnazione è ritenuto assorbente (cioè incide sulla regolarità del procedimento stesso), le altre censure possono rimanere inesaminate e il processo viene in genere rinviato per nuovo giudizio.
- In situazioni analoghe è prudente per la difesa eccepire tempestivamente l'inosservanza dei termini e chiedere espressamente la notifica degli eventuali provvedimenti di rinvio; per la parte giudicante, è buona prassi disporre e annotare la notifica per evitare nullità procedurali.
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