Sentenza n. 6776/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione - della determinazione dirigenziale Rep. CD/3071/2023 – Prot. CD/169062/2023 del 07/12/2023, mai notificata, adottata dal Municipio Roma III – Direzione Tecnica, E.Q. Edilizia Privata: Ispettorato, Insegne, Idoneità, Alloggiative – Ufficio Disciplina Edilizia Privata e Urbanistica, con la quale è stata disposta “la rimozione ai fini della rimessa in pristino, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento dell''opera abusivamente realizzata, come descritta in premessa e delle eventuali opere abusive nel frattempo eseguite sull''immobile sito a Roma in Via Ugo Ojetti n. 514”; nonché, - ove occorra, della nota prot. CD/13949 del 31/01/2023 dell''Ufficio Disciplina Edilizia Privata di Roma Capitale; - ove occorra, della nota prot. n. 17986 del 07/02/2023; - ove occorra, della Delibera C.C. n. 18 del 12/02/2008; - ove occorra, dell''accertamento tecnico (Mod. B) CD/95730 del 06/07/2023; - ove occorra, della nota VD/89528 registrata al protocollo del Municipio con CD/31 del 02/01/2023; - nonché, di ogni altro atto precedente, coevo e/o successivo, comunque connesso o collegato al precedente, allo stato non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale che ingiungeva la rimozione e la rimessione in pristino di un'opera abusivamente realizzata entro sessanta giorni dalla notificazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del Municipio Roma III con la quale era stata ordinata la rimozione dell'opera abusiva realizzata sull'immobile sito in Roma, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il ricorso era esteso, ove occorresse, agli ulteriori atti presupposti, tra cui note dell'Ufficio Disciplina Edilizia Privata, una delibera consiliare, l'accertamento tecnico e una nota della Polizia Locale. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e, dopo che Roma Capitale aveva depositato una nota attestante la rimozione spontanea dell'opera, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio di merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La rimozione spontanea dell'opera, attestata dalla Polizia Locale, e la dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione hanno fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla pronuncia sull'impugnazione dell'ordine di rimozione. Il giudice non ha esaminato nel merito i vizi dedotti, né ha accertato la legittimità dell'atto impugnato. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta assenza di interesse concreto e attuale alla decisione, manifestata dalla parte ricorrente e conseguente alla rimozione spontanea dell'opera oggetto dell'ordine edilizio, determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 56 c.p.a.
domanda cautelare monocratica
La ricorrente aveva richiesto anche la sospensione cautelare ai sensi di tale disposizione, ma la relativa domanda è stata successivamente rinunciata; la sentenza non ne esamina il merito.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, viene spontaneamente eliminata l'opera oggetto di un ordine amministrativo di rimozione e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso avverso tale ordine deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di legittimità.
- La rinuncia alla domanda cautelare non determina di per sé la definizione del giudizio di merito, che può proseguire fino a quando il ricorrente manifesti, anche successivamente, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
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