Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5031/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza: - della sentenza di accoglimento n. 744/2025 pubblicata il 5 aprile 2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 3701/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata.

Giustizia amministrativa202600148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torre Annunziata che aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di € 744,53 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 744/2025 del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, Sezione lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla Retribuzione professionale docenti per il servizio prestato con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021 e il Ministero era stato condannato al pagamento di € 744,53 oltre agli accessori di legge. La sentenza era stata notificata al Ministero il 30 aprile 2025, ma l'Amministrazione non aveva provveduto spontaneamente all'esecuzione. La ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza al giudicato e chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, compresa la penalità di mora e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. La sentenza azionata risultava passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 21 novembre 2025, e il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo al Ministero il 30 aprile 2025, era inutilmente decorso. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, provvedendo anche al pagamento delle somme dovute. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, cui è stato assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni e un compenso di € 500,00 a carico dell'Amministrazione. È stata inoltre applicata una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione al momento dell'insediamento del commissario ad acta o del pagamento, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    articolo 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora in caso di inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il giudizio di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche è stato ritenuto proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 7 CCNL 15.3.2001

    Retribuzione professionale docenti

    È la disposizione contrattuale posta a fondamento del diritto retributivo riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario; il TAR ne ordina l'integrale esecuzione senza riesaminare il merito del rapporto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato sia passato in giudicato e l'amministrazione, ritualmente intimata, non abbia adempiuto dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di un giudicato di condanna dell'amministrazione al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; può essere parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, cessando con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.