Sentenza del 06/02/2020 n. 151 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione sulla fruibilità della detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica relativamente all'anno 2012: l'Agenzia delle Entrate sosteneva che la società G.S., svolgendo attività di mera locazione immobiliare, non poteva beneficiare della detrazione perché gli immobili erano l'oggetto dell'attività (non beni strumentali). La società G.S. ha contestato tale interpretazione sostenendo che la normativa (L. 296/2006 e D.M. attuativo) non limita la detrazione a una specifica categoria di edifici e che l'obiettivo della normativa, in attuazione della direttiva UE, è il risparmio energetico generale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale (Sez. IV, Firenze) ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione favorevole in primo grado alla società G.S. La CTR ha richiamato la normativa (L. 296/2006 e D.M. 19/02/2007) e la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze 29163/2019 e 19815/2019) che riconoscono l'operatività della detrazione anche per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per interventi su immobili concessi in locazione. L'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2.200,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007)
Introduce la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici senza prevedere limitazioni soggettive o oggettive: la formulazione letterale non limita la fruizione a specifiche categorie di soggetti o edifici.
Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007
Ammette alla detrazione i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per interventi su edifici esistenti o unità immobiliari 'di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti', senza richiedere che gli immobili siano beni strumentali.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 36
Chiarisce che la detrazione è ammessa se le spese sono sostenute e restate a carico del soggetto e se il soggetto possiede o detiene l'immobile con titolo idoneo (proprietà, nuda proprietà, diritto reale, contratto di locazione o comodato); specifica che riguarda edifici di qualsiasi categoria catastale.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 340/08
Aveva introdotto un criterio di 'strumentalità' per l'accesso alla detrazione; la CTR ha ritenuto tale requisito non previsto dalla normativa primaria e regolamentare e quindi arbitraro.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 29163
12/11/2019 (n. 29163/2019)
Ha affermato che la detrazione spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse cooperative) che sostengano spese per interventi su edifici esistenti, in quanto finalità normativa è il miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale; la disposizione non contempla limitazioni soggettive od oggettive.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19815
23/07/2019 (n. 19815/2019)
Ha specificato che il beneficio spetta anche quando gli immobili sono di proprietà di imprese e concessi in locazione a terzi, ribadendo la finalità pubblica della misura e l'assenza di limitazioni nella norma.
Massime di principio
- La detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica si applica anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa; non è limitata ai soli edifici 'strumentali' all'attività.
- Il requisito essenziale è che le spese siano effettivamente sostenute e rimaste a carico del soggetto che richiede la detrazione e che l'immobile sia posseduto o detenuto con un titolo idoneo (proprietà, locazione, comodato, ecc.).
- La normativa e il DM attuativo ammettono espressamente edifici di 'qualsiasi categoria catastale', quindi la qualità dell'immobile (merce, patrimonio, locato) non esclude automaticamente il beneficio.
- Gli atti amministrativi o interpretativi (es. risoluzioni) che introducono condizioni non previste dalla legge o dal regolamento (es. vincolo di strumentalità) possono essere disattesi in sede giurisdizionale se contrastano con la norma primaria e la giurisprudenza consolidata.
- In casi simili è utile richiamare la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione) che conferma l'interpretazione estensiva a favore del contribuyente per ragioni di tutela dell'interesse pubblico al risparmio energetico.
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