Cassazione Penale, Ordinanza n. 14154/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermativa in appello, ricorreva per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per porto ingiustificato fuori dall'abitazione di un coltello a serramanico. Deduceva, in primo luogo, la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione della contravvenzione contestata; in secondo luogo, lamentava un vizio di motivazione della sentenza impugnata. La censura sulla prescrizione assumeva che il reato fosse ormai estinto, mentre quella motivazionale mirava, in sostanza, a rimettere in discussione la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito e la valutazione di non attendibilità della versione difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto alla prescrizione, ha rilevato che per la contravvenzione contestata il termine ordinario è di quattro anni, aumentabile fino a cinque, e che nel caso concreto, trattandosi di fatto del 01/12/2019, il termine massimo non era ancora maturato alla data della sentenza d'appello del 23/09/2024, anche considerando la disciplina della sospensione del corso della prescrizione applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Quanto alla doglianza sulla motivazione, l'ha ritenuta aspecifica e priva di contenuto apprezzabile, perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito e dei fatti, non consentita in sede di legittimità, mentre la sentenza di merito risultava sorretta da motivazione logicamente coerente e immune da contraddizioni. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma incriminatrice della contravvenzione relativa al porto fuori dalla propria abitazione di un coltello a serramanico, ritenuto ingiustificato.
art. 159 cod. pen.
Disciplina della sospensione del corso della prescrizione applicabile, nel caso concreto, ai reati commessi nel periodo considerato; la Corte richiama l'aumento del termine massimo di prescrizione derivante dalle sospensioni previste dalla disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, esclusi i casi di esonero.
legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamata per la modifica dell'art. 159 cod. pen. in materia di sospensione della prescrizione.
legge 27 novembre 2021, n. 134
È richiamata per precisare che la disciplina della sospensione della prescrizione continua ad applicarsi ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 nonostante l'intervento normativo successivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla prescrizione deve confrontarsi con la disciplina concreta della sospensione del corso della prescrizione applicabile ratione temporis al reato, non potendo essere accolta se il termine massimo, comprensivo delle sospensioni, non risulta ancora decorso.
- Per i reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina intermedia della prescrizione, occorre sommare al termine ordinario o massimo anche i periodi di sospensione previsti dall'art. 159 cod. pen., così da verificare in concreto la maturazione o meno dell'estinzione.
- Il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del fatto, della credibilità delle fonti o della ricostruzione storica operata dai giudici di merito è inammissibile se non denuncia un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; non basta contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio a quella già ritenuta coerente dai giudici di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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