Cassazione Penale, Sentenza n. 40510/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di convalida del provvedimento questorile che gli imponeva il divieto di accesso agli impianti sportivi e l'obbligo di presentazione in Questura. Sostiene tre motivi: 1) violazione del diritto al contraddittorio perché la convalida è stata disposta dal GIP prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento, termene entro cui anche l'interessato poteva depositare memorie; 2) pur avendo il ricorrente inviato una memoria difensiva e documenti (via PEC) entro il termine delle 48 ore, il giudice ha dichiarato l'assenza di memorie senza prenderle in considerazione; 3) vizio di motivazione per mancata indicazione delle ragioni di necessità e urgenza in ordine all'obbligo della doppia comparizione presso gli uffici di polizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il GIP ha disposto la convalida prima del decorso delle 48 ore dalla notifica e non ha valutato le deduzioni difensive tempestivamente depositate via PEC. Perciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 30/05/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione presso la Questura. La Corte ha ritenuto superfluo esaminare gli altri motivi. Sono state disposte le comunicazioni di rito al Questore di Parma. Le altre misure (es. divieto di accesso agli impianti sportivi) non sono state eliminate da questo provvedimento della Cassazione e restano operative salvo diverso giudizio.
Norme richiamate
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte interpreta che la violazione del termine di 48 ore concess0 per il deposito delle memorie, a garanzia del contraddittorio cartolare, configurando una nullità prevista dall'art. 178 c.p.p., comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida relativa all'obbligo di presentazione
termine procedurale di 48 ore per la richiesta di convalida del PM e per il deposito di memorie da parte dell'interessato
La giurisprudenza richiamata stabilisce che l'interessato ha diritto a un contraddittorio cartolare nello stesso intervallo di tempo di cui dispone il PM (48 ore) e che il termine decorre dalla notifica del provvedimento del Questore; il mancato rispetto di tale termine da parte del giudice determina la nullità della convalida dell'obbligo di presentazione
Massime di principio
- Quando è imposto un obbligo di presentazione da parte del Questore, l'interessato ha diritto a depositare memorie nello stesso arco temporale (48 ore) concesso al PM per chiedere la convalida; la convalida disposta prima di tale termine può essere nulla.
- La trasmissione di memorie e documenti via PEC entro il termine di 48 ore deve essere considerata e valutata dal giudice; l'omessa considerazione può integrare violazione dei diritti di difesa.
- Se la nullità per violazione del termine di contraddittorio è accertata, la Cassazione può annullare senza rinvio la parte di provvedimento affetta da nullità (es. l'obbligo di presentazione), rendendola inefficace, lasciando impregiudicate le altre misure non impugnate o non affette da nullità.
- Nelle impugnazioni è fondamentale documentare con precisione tempi e modalità di notifica e di deposito (timestamp PEC, ricevute) per dimostrare l'esercizio tempestivo del contraddittorio.
- Le misure restrittive diverse dall'obbligo di presentazione (per esempio divieti di accesso a luoghi) possono restare in vigore se adeguatamente motivate; pertanto, nei ricorsi conviene distinguere e contestare specificamente ciascuna parte del provvedimento.
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