Sentenza n. 6233/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento - del decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data 2 dicembre 2022, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 11 agosto 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91/1992; - di ogni provvedimento presupposto, consequenziale o, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato sulla base di una condanna penale e dell’omessa dichiarazione del precedente penale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 27 Cost., dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 8, comma 1, e 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, nonché difetto di istruttoria, carenza e insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti ed eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che la sentenza penale richiamata dall’Amministrazione non fosse passata in giudicato, essendo pendente l’appello, con conseguente operatività della presunzione di non colpevolezza; che la condotta riguardasse l’aiuto prestato a un congiunto, costituisse un episodio isolato e fosse stata seguita dalla cessazione dell’attività imprenditoriale in favore del lavoro dipendente; che l’omessa dichiarazione del precedente penale non fosse stata contestata nel preavviso di rigetto e non integrasse una dichiarazione mendace in assenza di una condanna definitiva; che il diniego non avesse adeguatamente ponderato gli elementi di integrazione e irreprensibilità maturati durante oltre vent’anni di permanenza in Italia; e, infine, che il provvedimento fosse tardivo, perché adottato oltre il termine biennale previsto dall’art. 8, comma 2, della legge n. 91/1992.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha anzitutto escluso che il decorso del termine biennale previsto dall’art. 8, comma 2, della legge n. 91/1992 comportasse la consumazione del potere amministrativo: la disposizione riguardava le istanze di acquisto della cittadinanza per matrimonio di cui all’art. 7 e non le domande di concessione per naturalizzazione ex art. 9; in ogni caso, il termine era ordinatorio e il suo superamento avrebbe potuto consentire soltanto il ricorso avverso il silenzio e, ricorrendone i presupposti, la domanda risarcitoria per danno da ritardo. Nel merito, il Collegio ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come provvedimento altamente discrezionale, subordinato alla valutazione dell’integrazione sociale, lavorativa, economica e familiare del richiedente e della sua irreprensibilità. Il sindacato giudiziale è pertanto limitato al controllo estrinseco sulla sufficienza dell’istruttoria, sulla veridicità dei fatti e sulla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. La condanna penale, anche se non definitiva, può essere apprezzata dall’Amministrazione come fatto storico e come indice di non piena adesione ai valori dell’ordinamento, senza violare la presunzione di non colpevolezza, poiché la valutazione amministrativa persegue una finalità diversa da quella penale e non ha natura sanzionatoria. Il fatto era inoltre compreso nel periodo di osservazione rilevante ai fini della cittadinanza. Il diniego è stato ritenuto legittimamente fondato anche sull’omessa dichiarazione del precedente penale: la non veridicità dell’autodichiarazione rileva oggettivamente, anche senza accertare il dolo o la configurabilità del reato di falso, e può costituire causa di reiezione della domanda e indice di inadeguata conoscenza o adesione alle regole dell’ordinamento. La motivazione ministeriale è stata giudicata congrua e immune da illogicità o irragionevolezza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza decennale costituisce un presupposto per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto alla cittadinanza; la concessione dipende da un’ampia valutazione discrezionale dell’integrazione e dell’idoneità del richiedente ad assumere i doveri connessi allo status civitatis.
art. 8, comma 2, l. 91/1992
l’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni
La disposizione è riferita alle istanze di acquisto della cittadinanza per matrimonio di cui all’art. 7 e non alle domande di concessione per naturalizzazione ex art. 9; per queste ultime, il termine non determina la consumazione del potere amministrativo.
art. 27 Cost.
La presunzione di non colpevolezza non impedisce all’Amministrazione di considerare una sentenza penale non definitiva come fatto storico rilevante nella distinta valutazione amministrativa dell’integrazione e dell’irreprochabilità del richiedente.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego di cittadinanza deve essere sorretto da una motivazione coerente con gli elementi istruttori e proporzionata allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato e alla distanza temporale rispetto alla domanda.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni presentate dal richiedente nel procedimento sono state considerate, ma non hanno impedito all’Amministrazione di fondare il diniego anche sull’omessa dichiarazione del precedente penale.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il superamento del termine ordinatorio può legittimare l’azione contro il silenzio dell’Amministrazione, ma non comporta l’inesistenza o la consumazione del potere di provvedere.
art. 75 d.P.R. 445/2000
Nei procedimenti a istanza di parte, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva rileva oggettivamente e può determinare la reiezione della domanda, indipendentemente dall’accertamento dell’elemento soggettivo del dichiarante.
art. 76 d.P.R. 445/2000
Il richiamo alla possibile falsità penale della dichiarazione non esaurisce la rilevanza amministrativa dell’omessa indicazione del precedente penale, che può autonomamente incidere sulla valutazione della domanda.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992 è un provvedimento discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per proporre la domanda e non attribuisce al richiedente un diritto alla concessione.
- Nelle controversie sulla cittadinanza per naturalizzazione, il sindacato del giudice amministrativo resta estrinseco e riguarda la sufficienza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti, nonché la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza potersi sostituire alla valutazione amministrativa di opportunità.
- Una sentenza penale non definitiva può essere valutata dall’Amministrazione, non a fini sanzionatori, ma come fatto storico e indice del grado di adesione ai valori dell’ordinamento nella valutazione dell’integrazione e dell’irreprochabilità richiesta per la concessione della cittadinanza; ciò non viola la presunzione di non colpevolezza.
- L’omessa o non veritiera indicazione di precedenti o procedimenti penali nella domanda di cittadinanza può giustificare il rigetto anche indipendentemente dalla configurabilità di un reato di falso e dall’accertamento dell’elemento soggettivo, poiché rileva oggettivamente come indice di non compiuta integrazione e di inadeguata osservanza dei rapporti con l’Amministrazione.
- Il termine previsto per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione non è perentorio in assenza di un’espressa previsione o di un’univoca ratio legis che ricolleghi alla sua scadenza la consumazione del potere amministrativo; il suo superamento può legittimare l’azione contro il silenzio e, se ne ricorrono i presupposti, la domanda risarcitoria per danno da ritardo.
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