Sentenza n. 19/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 236/2025 del Tribunale di Tempio Pausania, che dichiara il diritto del ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; con condanna del Ministero convenuto a erogare al ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente e accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione per i suddetti anni scolastici;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che riconosceva il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 236/2025 del Tribunale di Tempio Pausania, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 2 maggio 2025. La sentenza riconosceva il diritto del docente a usufruire del beneficio di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, e condannava il Ministero all'emissione e all'accredito della Carta. Poiché, dopo la notifica del titolo, l'Amministrazione aveva corrisposto soltanto le spese legali, senza eseguire la prestazione principale, e poiché era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Ha nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta dell'interessato; il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha rilevato, da un lato, che la nomina del commissario costituisce nella fattispecie uno strumento adeguato a garantire l'esecuzione e, dall'altro, che l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escludere la penalità non solo in caso di manifesta iniquità, ma anche per altre ragioni ostative. In concreto, sono state valorizzate la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, i tempi tecnici delle strutture centralizzate, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora nei confronti dell'Amministrazione è ammissibile in astratto, ma può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, in presenza di altre ragioni ostative; nella fattispecie tali ragioni sono state ravvisate nella complessità e serialità dell'adempimento e nella nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente, nel caso concreto, di proporre il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla sentenza.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Prevede l'utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP da parte del Ministero per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente di chiedere al giudice amministrativo l'esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti di un'Amministrazione dello Stato.
- Quando una sentenza passata in giudicato impone l'attivazione della Carta elettronica del docente, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato, anche verificando d'ufficio che nelle more non sia intervenuto l'adempimento.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo in un dirigente dell'Amministrazione debitrice e consentendogli di delegare altro dirigente competente, anche territoriale, per il compimento degli atti necessari.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente per il solo fatto dell'inottemperanza: può essere esclusa quando la nomina del commissario offre uno strumento adeguato di esecuzione e ricorrono ulteriori ragioni ostative, quali la complessità procedimentale, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, i tempi tecnici dell'adempimento e la serialità del contenzioso.
- La natura non essenziale e l'entità contenuta del beneficio riconosciuto dal giudicato, destinato a finalità formative e non di sostentamento, possono concorrere a escludere, in concreto, l'applicazione dell'astreinte nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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