Sentenza n. 333/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1209/2025, emessa da Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione Seconda, pubblicata in data 25/06/2025, passata in giudicato, ritualmente notificata al Comune di Calvanico in data 27.06.2025 e da quest'ultimo non ottemperata, nella parte in il T.A.R. ha condannato il Comune di Calvanico a “…si determini in ordine alla restituzione o all'acquisizione dell'immobile del ricorrente entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione…” nonché “alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre oneri accessori, se dovuti, ed oltre a quanto anticipato a titolo di contributo unificato, con attribuzione a favore degli avvocati, Pasquale Pizzuti, Domenico Pizzuti e Roberto Sibilia, che hanno reso dichiarazione di fattone anticipo”; nonché per l'applicazione della sanzione ex art. 114 - comma IV, lett. e) c.p.a. e per la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione intimata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR che imponeva al Comune di determinarsi sulla restituzione o sull'acquisizione dell'immobile e di pagare le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inottemperanza del Comune alla sentenza n. 1209/2025, ritualmente notificata, non impugnata e passata in giudicato. La pronuncia imponeva all'amministrazione di determinarsi, entro centoventi giorni, in ordine alla restituzione dell'immobile oppure alla sua acquisizione, nonché di corrispondere le spese di lite liquidate in favore della parte, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Comune non aveva restituito il fondo, non aveva adottato un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e non aveva pagato le spese di lite. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato la definitività e l'irrevocabilità della sentenza da eseguire e ha ribadito che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza relativa alle spese di giudizio, sia quando liquidate in favore della parte sia quando liquidate in favore del difensore antistatario. Ha constatato l'integrale inadempimento del Comune, che non aveva né restituito l'immobile, né adottato il provvedimento di acquisizione previsto dall'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, né corrisposto le spese di lite. Ha quindi ordinato al Comune di dare piena ed esatta esecuzione alla sentenza entro quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, previa adozione dei relativi provvedimenti amministrativi. Ha nominato, per l'eventuale perdurante inottemperanza, il Segretario comunale quale commissario ad acta, con facoltà di delega, disponendo che intervenga su istanza del ricorrente e provveda entro ulteriori trenta giorni. Ha invece escluso, allo stato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale e apposita nuova istanza di parte
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato ritenuto ammissibile e fondato, con ordine di esecuzione, nomina del commissario ad acta e regolazione delle spese.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
condanna di questa al pagamento di una somma di denaro per le eventuali violazioni o inosservanze successive, ovvero per il ritardo nell'esecuzione del giudicato
La penalità di mora non è stata riconosciuta allo stato, poiché il Collegio ha ritenuto adeguata la nomina del commissario ad acta, riservandosi una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
restituzione o all'acquisizione
L'adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis costituisce, insieme alla restituzione del bene, una delle modalità attraverso cui il Comune deve dare esecuzione al giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per ottenere l'esecuzione della statuizione sulle spese di giudizio, sia quando le spese siano liquidate in favore della parte sia quando siano distratte in favore del difensore che abbia dichiarato di averne fatto anticipo.
- Quando una sentenza passata in giudicato impone all'amministrazione di scegliere tra la restituzione del bene e la sua acquisizione mediante l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, l'omessa adozione di entrambe le determinazioni integra inottemperanza e legittima l'ordine giudiziale di esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine perentorio per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza dell'interessato dopo l'inutile scadenza del termine.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente disposta quando il giudice abbia già nominato un commissario ad acta per fronteggiare l'eventuale persistente inadempimento; la misura può essere rivalutata successivamente in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione.
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