Ordinanza n. 2389/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del provvedimento del 12.2.2026 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha rigettato l’istanza del 24 novembre 2025 volta ad ottenere la rateizzazione del debito scaturente dalla sentenza della Corte dei Conti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha rigettato l'istanza di rateizzazione di un debito derivante da una sentenza della Corte dei conti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il rigetto dell'istanza di rateizzazione del debito e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione dell'atto. Il TAR ha rilevato, a un sommario esame, l'insussistenza del fumus boni iuris, poiché la nota impugnata non avrebbe natura provvedimentale, ma costituirebbe espressione dell'autonomia negoziale dell'amministrazione. Da tale qualificazione deriva, secondo il Collegio, la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia, già riconosciuta dalla Sezione in una precedente sentenza relativa al ricorso avverso il silenzio formatosi sulla medesima istanza di transazione o rateizzazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto che il rigetto della richiesta di rateizzazione fosse contenuto in una nota priva di natura provvedimentale, riconducibile all'autonomia negoziale dell'amministrazione; la controversia appartiene pertanto, secondo la valutazione sommaria propria della fase cautelare, alla giurisdizione del giudice ordinario. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, il TAR ha respinto la richiesta di sospensione per insussistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Una controversia relativa a una nota con cui l'amministrazione rifiuta una richiesta di transazione o rateizzazione di un debito può appartenere alla giurisdizione ordinaria quando la nota non esprime esercizio di un potere autoritativo, ma costituisce manifestazione dell'autonomia negoziale dell'amministrazione.
- Nella fase cautelare, l'insussistenza del fumus boni iuris giustifica il rigetto della domanda di sospensione quando, a un sommario esame, l'atto impugnato non ha natura provvedimentale e la controversia appare devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Come è indicizzato
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