Sentenza n. 88/2026 - Pescara, Sezione 1
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1/2025emessa dal Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Pulini, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 1421/2023, pubblicata in data 08.01.2025, notificata in data 15.02.2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pescara, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, con la quale gli era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo. La sentenza non risultava eseguita dall'amministrazione, nonostante fosse stata notificata e fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni dello Stato. Il ricorrente chiedeva quindi l'accredito delle somme sulla carta elettronica del docente, con gli accessori dovuti, nonché le conseguenti misure di esecuzione e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistente il giudicato e l'inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario accreditando le somme riconosciute sulla carta elettronica del docente, ai fini previsti dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015, con gli accessori dovuti secondo quanto stabilito dal giudicato, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il termine di 120 giorni dell'art. 14 del d.l. 669/1996 è applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a condanne pecuniarie; ai fini dell'ottemperanza non è necessaria la formula esecutiva, in forza dell'art. 115, comma 3, c.p.a. Ha inoltre escluso che il Ministero possa giustificare l'inadempimento invocando la competenza di altro organo centrale, poiché il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale ove competente oppure trasmettere gli atti all'organo competente. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Pescara, o un funzionario da questi delegato, da insediarsi dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e da provvedere entro ulteriori 45 giorni. Non è stata applicata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., in considerazione dell'importo contenuto, della maturazione degli interessi e delle circostanze del caso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre contributo unificato se versato e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel caso di perdurante inerzia decorso il suddetto termine, viene nominato sin d’ora un commissario ad acta
Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia; non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la penalità di mora prevista dal comma 4.
art. 115, comma 3, c.p.a.
ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva
Nel giudizio di ottemperanza non è necessario che il titolo giudiziale rechi la formula esecutiva.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in legge 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il termine di 120 giorni è applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche all'ottemperanza di sentenze di condanna pecuniaria; il suo decorso consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza.
art. 1, commi 121 ss., legge 107/2015
beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Le somme riconosciute dal giudicato devono essere accreditate sulla carta elettronica del docente per le finalità di aggiornamento e formazione.
art. 6, comma 1, lettera e), legge 241/1990
il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione
L'amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero: il responsabile del procedimento deve adottare l'atto finale o trasmettere gli atti all'organo competente.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ... del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
La manifesta fondatezza del ricorso, anche alla luce di un orientamento consolidato del Tribunale, consente la decisione con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di un'amministrazione, una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, applicato con gli opportuni adattamenti al processo amministrativo.
- Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, in quanto l'art. 115, comma 3, c.p.a. espressamente esclude tale requisito.
- Quando il giudicato riconosce il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, l'amministrazione deve eseguire la pronuncia mediante accredito delle somme sulla carta elettronica, con gli accessori stabiliti dal giudicato.
- L'amministrazione intimata non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato invocando la competenza di un diverso organo centrale della stessa amministrazione: il responsabile del procedimento deve adottare l'atto finale ove competente oppure trasmettere gli atti all'organo competente.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, mentre la penalità di mora può essere esclusa quando l'importo dovuto sia contenuto e siano già dovuti gli interessi previsti dal titolo.
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