Cassazione Civile, Sentenza n. 7597/2025 del 21/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Rodriguez impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto i ricorsi contro il lodo arbitrale del 29/06/2015 che lo aveva condannato, in solido con ISA/ISAG, al pagamento di €750.000 a favore di Adria s.r.l. Le censure principali denunciavano: omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. su specifici motivi incidentali (secondo, terzo e quarto motivo dell'impugnazione incidentale da lui proposti); motivazione apparente/insufficiente della sentenza di appello rispetto alla qualificazione della violazione dell'obbligo di buona fede (mancata informativa sulla cessione delle quote di ISA) e alla determinazione del danno in re ipsa senza prova; violazione/errata applicazione di norme civilistiche e processuali (tra cui artt.1375, 1226, 1223, 2697 c.c., artt.111 e 132 c.p.c., e il regime limitato di sindacato sul lodo ai sensi dell'art.829 c.p.c.). Parallelamente, ISAG e gli eredi Longarini avevano proposto ricorsi incidentali criticando a loro volta la decisione di merito sul punto della competenza arbitrale, sulla motivazione e sulla mancata valutazione di loro specifici motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso principale di Rodriguez (limitatamente ai motivi primo e terzo denunciati, relativi all'omessa pronuncia e alla motivazione apparente) e ha accolto parzialmente il ricorso incidentale di ISAG (motivi primo, secondo, terzo e sesto) nonché il ricorso incidentale di E. Longarini e S. Galvani (primo motivo). Per tali profili la sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame, con indicazione di riesaminare anche le questioni di legittimazione/accettazione dell'eredità e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti o inammissibili. In sintesi: cassazione parziale della decisione di appello e rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le questioni dedotte; omessa pronuncia rilevata come vizio formale che giustifica cassazione quando il giudice non affronta specifiche doglianze
art. 360, comma 1, nn. 3,4,5 c.p.c.
criteri di ammissibilità e ragioni di cassazione: n.3 e n.4 per vizi di diritto e motivazione, n.5 per vizio di motivazione; la Corte richiama la limitazione del sindacato di legittimità sulla motivazione (controllo 'minimo costituzionale')
limiti di impugnabilità del lodo arbitrale per nullità; giudizio di nullità è a critica limitata e richiede specificità nelle censure
obbligo di correttezza e buona fede nei contratti; contestata la qualificazione della mancata informativa come violazione di buona fede
regime dell'onere della prova; la Corte richiama che contestazioni su valutazione della prova sono sindacabili in via limitata e richiedono specificità per essere esaminate in Cassazione
norma sul risarcimento del danno da inadempimento e su criteri di liquidazione; impiegata nelle censure sulla determinazione equitativa del danno
art. 1218, 2727 c.c.; art.115 c.p.c.
richiamate in relazione alle questioni probatorie e all'onere di provare fatti e titoli; la Corte ricorda i limiti del sindacato sulla valutazione probatoria e sulla non contestazione
scrittura integrativa (art.3) - clausola contrattuale
la Isa Immobiliare si impegna a comunicare a CNE, con almeno 30 giorni di anticipo, qualunque cessione che interesserà, in tutto o in parte, il cantiere che sarà trasferito
la corretta interpretazione della clausola era punto centrale: la Corte richiama che il lodo e la corte di appello devono motivare chiaramente se la clausola comprende la cessione delle partecipazioni societarie o no
d.l. n. 83/2012 conv. l. n. 134/2012
riforma dell'art.360 c.p.c. citata per il criterio restrittivo del sindacato sulla motivazione (applicabile ratione temporis)
art. 331, 334, 371, 378, 380-bis c.p.c.
regole processuali richiamate in relazione a proposizione dei ricorsi, controricorsi e memorie; la Corte ha valutato termini e ammissibilità dei ricorsi incidentali
Massime di principio
- Il ricorso per nullità del lodo arbitrale è soggetto a sindacato limitato: le censure devono essere specifiche e circostanziate; lagnanze generiche o tese al mero riesame del merito sono inammissibili.
- La Corte d'appello è obbligata a pronunciare su ogni motivo specificamente dedotto: l'omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. costituisce vizio formale idoneo a determinare cassazione parziale e rinvio.
- Il controllo sulla motivazione da parte della Cassazione è oggi molto limitato: può colpire solo la 'motivazione apparente' o la totale mancanza/contraddittorietà insanabile; rinvii meramente formali alla motivazione altrui non suppliscono all'obbligo di esposizione degli elementi decisivi.
- Quando si contestano questioni probatorie (onere della prova, non contestazione), occorre indicare con precisione le argomentazioni di merito affrontate in sede di impugnazione preventiva; la Cassazione non sostituisce il giudice di merito nelle valutazioni di fatto.
- Le clausole contrattuali che impongono obblighi di informazione (es. art.3 della scrittura integrativa) richiedono esame ermeneutico motivato: non è sufficiente affermare l'assenza o la presenza dell'obbligo senza spiegare gli elementi che conducono a quella conclusione.
- Se la Corte di appello omette di valutare motivi incidentali rilevanti proposti dalle parti (anche da terzi), ciò può legittimare la cassazione parziale e il rinvio per nuovo esame in diversa composizione.
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