Cassazione Penale, Sentenza n. 26874/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di truffa relativo alla compravendita di una motocicletta. In cassazione deduceva la prescrizione del reato sostenendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione era nell'ottobre 2012 (mentre il capo di imputazione indicava il periodo "dal giugno del 2012 al mese di ottobre del 2013"). La sua tesi si fondava sull'affermazione che il danno per la parte offesa si era determinato al momento della restituzione della moto manuale in sostituzione di quella automatica non consegnata.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente, proponendo per la prima volta in cassazione una diversa data di consumazione, non abbia fornito elementi incontrovertibili idonei a dimostrare che il reato fosse stato consumato anteriormente alla data contestata nell'imputazione. La corte si è attenuta al termine ultimo indicato nell'imputazione e ha ritenuto che, anche secondo la ricostruzione temporale proposta dallo stesso ricorrente (con i periodi di sospensione), la prescrizione non si era maturata prima della sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.4, n. 47744 del 10/09/2015, Acacia Scarpetti)
Sez.4, n. 47744 del 10/09/2015 (Acacia Scarpetti)
Principio secondo cui il ricorrente che deduca per la prima volta in cassazione la prescrizione invocando una data di consumazione anteriore rispetto a quella contestata deve fornire elementi incontrovertibili, non smentibili da altri elementi del processo, che confermino la nuova data per far valere la prescrizione.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso riformulare ex novo la data di consumazione del reato senza fornire prove incontrovertibili: le nuove deduzioni di fatto richiedono elementi probatori solidi.
- Quando si contesta la prescrizione, l'onere probatorio grava su chi la invoca in cassazione se la data proposta è diversa da quella dell'imputazione; occorrono documenti o prove che escludano ragionevoli dubbi.
- Bisogna attenersi al termine indicato nel capo di imputazione salvo che sia dimostrato il contrario con elementi non discutibili; le mere argomentazioni o ricostruzioni opinabili non bastano.
- In caso di inammissibilità del ricorso per difetto di prova su questioni di fatto, si può essere condannati alle spese e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle Ammende).
- Nella valutazione della prescrizione vanno considerati anche i periodi di sospensione del termine prescrizionale; una ricostruzione temporale deve tenerne conto e dimostrarli documentalmente ove rilevanti.
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