Cassazione Penale, Sentenza n. 8284/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) in relazione al rigetto della richiesta di differimento dell'udienza d'appello del 28/02/2023 motivata da legittimo impedimento del difensore (Avv. Massimiliano Dei). Si censura che la Corte territoriale avrebbe considerato soltanto la tardività della richiesta senza effettuare il bilanciamento tra l'interesse alla difesa e l'interesse alla celere trattazione, nonché l'errata valutazione delle condizioni di salute e dell'impegno contemporaneo del difensore
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la richiesta di rinvio, inviata via PEC il 27/02/2023 alle ore 17:18, sia pervenuta in Cancelleria ma sia stata sottoposta al Collegio solo il 28/02/2023 alle ore 12:15, mentre l'udienza era iniziata e chiusa (10:25-10:45). Pertanto la richiesta è risultata intempestiva e non conosciuta dai giudici al momento dell'apertura dell'udienza. Inoltre la Corte ha rilevato che l'impedimento per motivi di salute era terminato il 27/02 e che la comunicazione non conteneva tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per configurare un "legittimo impedimento" per impegno professionale (Sez. U. Torchio): mancava la specifica illustrazione della ragione per cui la presenza personale del difensore era essenziale e altri requisiti. Di conseguenza non sussiste nullità né violazione del diritto di difesa; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa è riconosciuto ma non viene ritenuta violata quando la richiesta di differimento non è stata portata tempestivamente all'attenzione del giudice e mancavano i requisiti formali per il riconoscimento del legittimo impedimento
art. 121 cod. proc. pen.
Prevede il deposito in cancelleria; la Corte evidenzia che se la richiesta non è depositata secondo tale norma grava sul difensore l'onere di verificare che la comunicazione sia effettivamente giunta nella sfera del giudice
art. 420 cod. proc. pen.
Norma che regola la sospensione del processo per legittimo impedimento: il giudice può procedere ex art. 420 solo se l'impedimento è comunicato in modo che il giudice ne sia a conoscenza prima dell'apertura dell'udienza
art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen.
Riferito al legittimo impedimento per impegno professionale: la Corte richiama che tale impedimento comporta impossibilità a comparire solo se soddisfa i requisiti indicati dalla giurisprudenza (es. Sez. U. Torchio)
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione
Sez. U., n. 4909 del 18/12/2014 (Torchio)
"L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio"
La Corte applica i criteri delle Sezioni Unite: la mera comunicazione generica dell'impegno non è sufficiente; è necessario dettagliare perché la presenza personale del difensore sia essenziale e attestare l'assenza di alternative. La mancanza di tali elementi giustifica il rigetto della richiesta
Massime di principio
- La trasmissione di una richiesta di differimento via PEC alla cancelleria non è sufficiente di per sé: il difensore deve verificare che la comunicazione sia effettivamente pervenuta nella sfera del giudice e/o depositarla secondo le formalità (art. 121 c.p.p.)
- Le istanze di rinvio per legittimo impedimento per impegno professionale richiedono il rispetto dei requisiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Torchio): tempestività, specificità della ragione, assenza di altro difensore, impossibilità di sostituzione
- Se la richiesta di rinvio non viene sottoposta al collegio prima dell'apertura dell'udienza, il giudice può procedere e non sussiste automaticamente nullità o lesione del diritto di difesa
- Le condizioni di salute del difensore devono riferirsi al momento dell'udienza; un impedimento documentato e terminato prima dell'udienza non giustifica il differimento richiesto dopo
- In casi simili, è prudente: inviare la richiesta per PEC e contemporaneamente assicurarsi che sia presa in visione dal giudice (telefonata/cancelleria), dettagliare le ragioni per cui la presenza è essenziale e predisporre, se possibile, un sostituto per evitare il rigetto
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