Cassazione Penale, Sentenza n. 28205/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione fra due sentenze di condanna (sentenza della Corte d'appello di Bari del 02/12/2016 e sentenza del Tribunale di Bari del 20/03/2010). Il motivo principale del ricorso per cassazione era la violazione dell'art. 81 c.p. e la carenza/illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata: secondo la difesa la Corte d'appello non avrebbe considerato adeguatamente la brevità del lasso temporale fra i reati (circa 23 giorni), la coincidenza del locus commissi delicti e il fatto che entrambi i reati comportavano la violazione della medesima misura di sorveglianza cui era sottoposto il Paglionico
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione dell'ordinanza impugnata insufficiente e inadeguata. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha fondato il rigetto solo sull'apparente eterogeneità delle violazioni, trascurando gli elementi sintomatici segnalati dalla difesa (vicinanza temporale, omogeneità rispetto alla misura di prevenzione violata, identità del luogo) e senza svolgere l'approfondita verifica richiesta dalla giurisprudenza sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame dell'istanza conformemente ai principi indicati dalla Cassazione
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma che disciplina la continuazione: la Cassazione ha valutato la corretta applicazione del principio dell'unicità del disegno criminoso ai fini del cumulo o del riconoscimento della continuazione tra più reati
Sez. Un., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza che definisce l'unicità del disegno criminoso come programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte finalizzate a un unico scopo; indica gli indicatori da valutare (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ecc.) e richiede una verifica approfondita
Sez. 1, n. 14188 del 30/03/2010 (Russo)
Precisa che grava sul richiedente il compito di indicare i reati collegati dall'unicità del disegno criminoso e che il giudice dell'esecuzione deve, anche d'ufficio, esaminare le sentenze per individuare dati di collegamento
Sez. Un., n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia) e Sez. 1, n. 17868 del 25/01/2017
Affermano che la continuazione è applicabile anche quando i reati appartengono a categorie diverse e sono puniti con pene eterogenee; rilevano che la diversità materiale delle fattispecie non esclude automaticamente l'unicità del disegno criminoso
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione è necessario valutare complessivamente una serie di indicatori (omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, identità del luogo, modalità di commissione, sistematicità e abitudini programmate), non bastando valorizzare isolatamente uno solo di essi
- L'onere di prospettare elementi specifici della programmazione unitaria grava su chi chiede il riconoscimento della continuazione, ma il giudice dell'esecuzione ha il dovere di esaminare approfonditamente le sentenze acquisite, anche d'ufficio
- La mera eterogeneità tipologica delle violazioni o la differenza di categorie di reato non sono di per sé sufficienti ad escludere la continuazione; occorre motivare compiutamente perché gli indicatori sintetici non trovano riscontro
- Una motivazione parziale o superficiale del giudice che non consideri gli indicatori essenziali configuranti l'unicità del disegno criminoso può essere annullata e comportare il rinvio per nuovo esame
- In caso di fattispecie simili, il giudice deve rendere conto specificamente di ciascun elemento sintomatico indicato dalla difesa (tempo, luogo, omogeneità rispetto a misure di prevenzione, modalità) prima di escludere la continuazione
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