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Sentenza

Sentenza n. 970/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro subordinato e nulla osta rilasciato su richiesta di un’impresa, aveva presentato autonomamente alla Questura domanda di permesso di soggiorno senza previamente sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione insieme al datore di lavoro originario. Dopo il preavviso di rigetto, rimasto senza riscontro, la Questura aveva negato il titolo per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha dedotto che l’omissione non fosse imputabile a lui, essendosi affidato alle indicazioni di un intermediario e al comportamento del datore di lavoro, che non aveva completato l’iter; ha inoltre allegato di avere trovato, dopo l’ingresso, altra occupazione regolare presso diversi datori di lavoro. Ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato oppure, in subordine, un permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego, poiché la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso il competente Sportello Unico per l’Immigrazione costituisce un adempimento prescritto dalla legge e necessario al perfezionamento della procedura di rilascio del permesso di soggiorno. L’ignoranza degli adempimenti, anche se imputata alle informazioni ricevute da intermediari o al comportamento del datore di lavoro, non integra forza maggiore né una causa di non imputabilità idonea a supplire alla totale mancanza del contratto; la forza maggiore può rilevare soltanto per il ritardo nella trasmissione del contratto, non per la sua completa omissione. È stata respinta anche la domanda relativa al permesso per attesa occupazione: l’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 presuppone la perdita di un posto di lavoro da parte di chi sia già titolare di un permesso per lavoro subordinato, mentre il ricorrente non aveva mai stipulato il contratto con il datore di lavoro originario e non aveva quindi conseguito il relativo titolo. I successivi contratti con altri datori di lavoro non possono sanare l’omessa osservanza della sequenza procedurale prevista per l’ingresso e l’assunzione dei lavoratori stranieri. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina il preavviso di rigetto notificato dalla Questura prima dell’adozione del diniego.

  • art. 5-bis d.lgs. 286/1998

    La sottoscrizione del contratto di soggiorno costituisce un adempimento necessario nell’iter per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    Il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al perfezionamento della procedura prevista per l’ingresso e il soggiorno del lavoratore straniero.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La procedura di ingresso e assunzione per lavoro subordinato richiede il rispetto della sequenza legale, compresa la sottoscrizione del contratto di soggiorno; il comma 11 sul permesso per attesa occupazione presuppone che il lavoratore abbia già ottenuto un permesso per lavoro subordinato.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    Gli impedimenti riconducibili alla forza maggiore possono rilevare per il ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno, ma non per la sua totale mancanza.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario [...]. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro [...] può [...] beneficiare degli effetti ad essa correlati [...]

    La disposizione riguarda il lavoratore già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perda il posto; non è applicabile a chi non abbia mai perfezionato l’assunzione e non abbia mai ottenuto il permesso.

Massime di principio

  • La sottoscrizione del contratto di soggiorno presso il competente Sportello Unico per l’Immigrazione, da parte del lavoratore straniero e del datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta, è un adempimento necessario per il perfezionamento della procedura di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; la sua totale mancanza impedisce il rilascio del titolo.
  • L’ignoranza degli adempimenti previsti dalla disciplina dell’immigrazione, anche se derivante da informazioni ricevute da intermediari o dal comportamento del datore di lavoro, non integra forza maggiore né una causa di non imputabilità idonea a consentire il rilascio del permesso in assenza del contratto di soggiorno.
  • La forza maggiore prevista dalla disciplina applicabile può essere valorizzata per giustificare il ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno, ma non supplisce alla sua totale mancata sottoscrizione.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che il lavoratore straniero sia già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e abbia successivamente perso il posto di lavoro; non può essere rilasciato a chi non abbia mai perfezionato l’assunzione con il datore di lavoro originario e non abbia mai conseguito il relativo permesso.
  • La successiva stipula di contratti di lavoro con datori diversi da quello indicato nel nulla osta non sana l’omessa osservanza della sequenza procedurale prevista per l’ingresso e l’assunzione del lavoratore straniero, comprendente decreto flussi, nulla osta, visto, eventuale accordo di integrazione, contratto di soggiorno e permesso di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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