Cassazione Civile, Ordinanza n. 14433/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per l’anno d’imposta 2008, con cui veniva contestata una maggiore IVA per euro 150.663,60, oltre sanzioni e interessi, sulla base di un processo verbale della Guardia di finanza che ipotizzava la partecipazione della società a un sistema fraudolento di cessioni di autovetture verso operatori sammarinesi fittiziamente interposti, al fine di evadere l’IVA sulle cessioni interne dissimulate. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo in parte, ritenendo fittizia una sola cessione e valide le altre tre. L’Agenzia proponeva appello, ma la CTR rigettava l’impugnazione confermando la decisione. In cassazione l’Ufficio deduceva, con un unico motivo, la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., dell’art. 71 d.P.R. 633/1972 e del D.M. 24 dicembre 1993, sostenendo che il giudice regionale avesse omesso di valutare in modo analitico e unitario gli indizi addotti sulla simulazione dell’uscita dal territorio nazionale dei veicoli e sulla consapevolezza della contribuente circa la reale destinazione dei beni, e che avesse recepito acriticamente le tesi della società senza considerare la frode IVA prospettata dall’Amministrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove. Ha rilevato che la CTR aveva accertato in fatto, sulla base delle fatture e dei DDT, l’effettiva esecuzione delle operazioni e il reale trasferimento dei veicoli nel territorio di San Marino per le cessioni oggetto di causa, escludendo la simulazione del transito di confine. La CTR aveva inoltre ritenuto non decisiva la successiva rivendita dei beni a soggetti italiani, in mancanza di prova della preventiva conoscenza di tale circostanza da parte della contribuente. Secondo la Cassazione, il giudice di merito aveva correttamente valutato i singoli elementi presuntivi e tratto una sintesi coerente, sicché la censura mirava solo a sovrapporre una diversa lettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato e l’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato come parametro sulla ripartizione dell’onere probatorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare l’accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 2727 c.c.
Richiamato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte ribadisce che la valutazione degli indizi e la sintesi inferenziale spettano al giudice di merito.
art. 2729 c.c.
Richiamato per la prova presuntiva; la Cassazione esclude che vi sia stato un vizio sindacabile, perché la CTR ha esaminato gli elementi indiziari e li ha reputati complessivamente inidonei.
art. 71 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
«le disposizioni degli artt. 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano... ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati»
La norma è richiamata come disciplina IVA applicabile alle cessioni verso San Marino; nel caso concreto la Corte non ne rivede l’applicazione in fatto, ritenendo insindacabile in cassazione l’accertamento sull’effettivo trasferimento dei beni.
D.M. 24 dicembre 1993
È richiamato quale disciplina di dettaglio della materia IVA per le operazioni verso San Marino.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato come base della trattazione camerale del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto nel ricorso, ma la censura è stata reputata inammissibile perché volta a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata abbia già compiuto un accertamento in fatto coerente e logicamente motivato.
- La valutazione delle presunzioni semplici, compresa l’apprezzamento analitico dei singoli indizi e la loro sintesi unitaria, appartiene al giudice di merito; la Cassazione può intervenire solo per vizi logici o giuridici, non per sostituire una diversa ricostruzione fattuale.
- Quando il giudice di merito ritenga provata l’effettività di una cessione sulla base di fatture e documenti di trasporto, la mera allegazione di una successiva rivendita del bene a terzi non è di per sé sufficiente a dimostrare la simulazione dell’operazione, se manca la prova della preventiva conoscenza di tale circostanza da parte del cedente.
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