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Sentenza

Sentenza n. 1164/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza in parte qua della sentenza n.633/2025 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, pubblicata il 23.10.2025 e resa nel giudizio r.g. 1215/2025;

Giustizia amministrativa202600519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di pagare le spese legali liquidate in favore del difensore antistatario dalla sentenza n. 633/2025 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, difensore nel giudizio civile e beneficiario della distrazione delle spese in quanto procuratore antistatario, ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 633/2025 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, pubblicata il 23 ottobre 2025 e divenuta definitiva per mancata impugnazione. Ha dedotto che la decisione, notificata in forma esecutiva al Ministero, condannava quest'ultimo a rifondergli le spese legali e che, decorso senza pagamento il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione era rimasta inadempiente. Ha chiesto che fosse ordinato il pagamento, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della pretesa azionata, accertando la definitività della sentenza in base al certificato del competente ufficio giudiziario e rilevando che era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione senza che il Ministero avesse pagato o contestato la spettanza del credito. Ha affermato che il difensore dichiarato antistatario, in quanto titolare di un rapporto obbligatorio diretto con l'Amministrazione soccombente, è legittimato a promuovere l'ottemperanza per ottenere le spese liquidate in suo favore. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di eseguire integralmente il capo della sentenza relativo alle spese, detratte eventuali somme già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, con 120 giorni per adempiere. Ha inoltre condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti dell'Amministrazione è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, purché tale termine sia spirato prima della proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il difensore al quale una sentenza abbia liquidato le spese di giudizio dichiarandolo antistatario è titolare, rispetto all'Amministrazione pubblica soccombente, di un rapporto obbligatorio diretto e può agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della condanna al pagamento pronunciata in suo favore.
  • L'ottemperanza per una condanna pecuniaria dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza e da consumarsi prima della proposizione del ricorso.
  • Accertata l'inottemperanza a una sentenza definitiva di condanna al pagamento, il giudice può fissare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia, prevedendone l'attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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