Sentenza del 04/10/2018 n. 24272 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia, che aveva confermato l'accoglimento dei ricorsi contro l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999, riguardante IVA e ILOR. L'accertamento aveva rideterminato induttivamente i ricavi della società e recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili, con conseguente imputazione del reddito ai soci. Il ricorso dell'Agenzia era articolato in sedici motivi, relativi sia a vizi di motivazione della sentenza sia alla fondatezza dell'accertamento nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la violazione del litisconsorzio necessario, poiché il giudizio non aveva coinvolto tutti i soci della società di persone. In particolare, due socie erano state completamente pretermesse e altri due soci avevano agito soltanto quali eredi, non anche in proprio. Poiché l'accertamento del reddito della società di persone e quello imputato ai soci sono inscindibilmente collegati, la partecipazione al giudizio di tutti i soci e della società era necessaria. La Corte ha inoltre ritenuto che, essendo stati contestati congiuntamente IVA e ILOR sulla base di elementi in parte comuni, anche il profilo IVA non potesse essere separato dal giudizio unitario. Ha quindi dichiarato nullo l'intero giudizio, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTP di Mantova, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio e il prosieguo. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
Imputazione dei redditi delle società di persone ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili
L'unitarietà dell'accertamento del reddito della società di persone comporta l'automatica imputazione del reddito ai soci, anche indipendentemente dalla sua effettiva percezione, rendendo necessario un giudizio unitario nei confronti della società e di tutti i soci.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Litisconsorzio necessario nel processo tributario
Quando la controversia riguarda un accertamento unitario riferibile a una società di persone e ai suoi soci, tutti i soggetti interessati devono partecipare al processo. L'omessa partecipazione determina la nullità assoluta del procedimento, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 111
Principio del giusto processo
Il principio del giusto processo impone di evitare decisioni contrastanti su situazioni inscindibilmente collegate; ciò giustifica la trattazione unitaria delle controversie relative all'accertamento societario e a quello dei soci.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie riguardanti una società di persone, l'accertamento del reddito societario e la conseguente imputazione ai soci devono normalmente essere trattati in un unico processo con la partecipazione della società e di tutti i soci.
- La mancata citazione anche di un solo litisconsorte necessario può determinare la nullità dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio dalla Corte in qualsiasi fase del processo.
- La partecipazione al giudizio in qualità di erede non equivale necessariamente alla partecipazione in proprio: occorre verificare che il soggetto sia stato coinvolto anche nella sua qualità di socio o contribuente direttamente interessato.
- Quando l'accertamento IVA e quello relativo alle imposte dirette o al reddito societario si fondano su elementi comuni e non sono autonomamente separabili, anche la controversia IVA può essere attratta nel giudizio unitario con società e soci.
- La cassazione per violazione del litisconsorzio necessario non decide la fondatezza dell'accertamento fiscale: il processo deve essere rinnovato davanti al giudice di primo grado, integrando correttamente il contraddittorio.
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