Sentenza n. 2715/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 162/2025, depositata e resa pubblica il 13 febbraio 2025, Sez. Lavoro e Previdenza, n. r.g. 666/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 18 aprile 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 15 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 162/2025, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, per euro 500,00 ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione il beneficio e a pagare le spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 18 aprile 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 15 novembre 2025, e non era stata eseguita. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha documentato l'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza adempimento. Ha ordinato al Ministero, tramite l'organo competente, di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice ordinario entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, ove necessario, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima di proporre l'azione esecutiva per il pagamento contro l'amministrazione statale; nel caso concreto il suo decorso senza adempimento ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, consente il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- L'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, contenente l'obbligo di attribuire un beneficio e di pagare somme di denaro, può essere fatta valere mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di ottemperanza a un titolo esecutivo avente contenuto pecuniario, occorre che la sentenza sia passata in giudicato, sia stata notificata all'amministrazione e che sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione completa del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e, in caso di insufficienza delle disponibilità ordinarie, può utilizzare gli strumenti contabili previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, incluso il pagamento in conto sospeso.
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